Nel caso in cui il bando di gara individui diverse categorie di opere (OG3, prevalente, OG10 e OS21, scorporabili), la partecipazione in forma congiunta di più imprese associate alla realizzazione di opere di una categoria scorporabile implica necessariamente la formazione di un A.T.I. mista, nella quale, accanto al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilità (cfr., in termini, C.G.A. 4 novembre 1998, n. 640) si affianca un’associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile. A tale sub-associazione si applicano in toto le regole dettate per il modello associativo orizzontale dall’art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/99, con conseguente necessità che la mandataria capogruppo possieda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole nella misura minima del 40% anche con riferimento alla singola categoria scorporabile della cui realizzazione è partecipe unitamente ad una o più mandanti.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti alle A.T.I. dall’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554/99, la misura minima del 40% che deve essere posseduta dall’impresa capogruppo e mandataria non può essere validamente aumentata del 20% ex art. 3, comma 2, d.P.R. n. 34/2000, atteso che quest’ultima norma non incide sulla portata precettiva dell’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554/99, disciplinante in forma esaustiva l’entità dei requisiti minimi richiesti sia in capo alla mandataria che alle mandanti di A.T.I. orizzontale.