Servizi di progettazione: illegittimo richiedere la cauzione ex art. 30, legge n. 109/94TAR Piemonte, sez. I, 20 aprile 2005, n. 1070

20.04.2005

L’art. 30 della legge 109/94 consente alle Amministrazioni destinatarie di richiedere una cauzione unicamente nelle gare per l’affidamento dell’esecuzione di lavori, mentre per quelle che hanno per oggetto l’affidamento dei (soli) incarichi di progettazione esse possono chiedere “solo” la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

E’ illegittimo, dunque, il bando di una gara per l’affidamento di servizi di progettazione di cui al d.lgs. n. 157/95, che, unitamente alla polizza del progettista prevista dall’art. 30, comma 5, legge n. 109/94, richiede ai concorrenti la presentazione della cauzione provvisoria ex art. 30, commi 1 e 2, legge n. 109/94.

a cura di Sergio Caracciolo


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