Nozione evolutiva di pubblica amministrazione alla luce della Legge TARConsiglio di Stato, sez. VI, 17 ottobre 2005, n. 5830

17.10.2005

La fattispecie muove dall’impugnazione, da parte di un costituendo raggruppamento di imprese, del provvedimento di esclusione da una gara di appalto di forniture, bandito da una società per azioni, avente natura di organismo di diritto pubblico ed operante in ambito esteso a tutto il territorio nazionale.

La problematica che si pone all’attenzione del giudice tende a stabilire se tali tipi di enti, cui l’ordinamento ha imposto, in materia di pubblici appalti, il rispetto della normativa sull’evidenza possano o meno farsi rientrare nella nozione di ente pubblico, cui si riferisce l’indicato art. 3 della legge n. 1034/1971.
Il Collegio giudicante, con la sentenza segnalata, ha ritenuto di dover rispondere positivamente, considerando l’evoluzione della nozione di pubblica amministrazione, attualmente riferita, nell’ordinamento dei pubblici appalti e per armonizzazione con l’ordinamento comunitario, non al regime giuridico formale cui gli enti sottostanno, quanto piuttosto ai dati sostanziali che ne caratterizzano la struttura, l’attività e la funzione.

Pertanto, in un’interpretazione evolutiva della nozione di pubblica amministrazione di cui all’art. 3 della legge 1034/1971, sono da considerare enti pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo autoritativo tradizionali, ma anche quelli – come nel caso specifico di Tele Sistemi Ferroviari s.p.a. – che pongono in essere attività di rilievo oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina sull’evidenza pubblica.

a cura di Sergio Caracciolo