Secondo il giudice toscano, deve ritenersi infondata la tesi che la partecipazione della società a partecipazione pubblica locale nelle gare indette dal comune proprietario delle azioni della medesima sarebbe incompatibile con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, di libertà di iniziativa economica e con il principio comunitario di concorrenza.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il rapporto tra il comune e la società per azioni costituita dallo stesso comune per la gestione di un servizio pubblico è di assoluta autonomia, sicchè una società del genere opera come persona giuridica privata, senza alcun collegamento con l’ente pubblico (cfr. Cass. SS.UU. 6 maggio 1995, n. 4989 e 4991).
Tali società quindi, in quanto dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, operano secondo i comuni principi di concorrenza al pari di tute le altre. E la giurisprudenza comunitaria (pronuncia n. 94/99 del 7 dicembre 2000) ha, difatti, affermato che la regola della parità di trattamento non viene alterata dal fatto che una società, che usufruisca di sovvenzioni anche sotto la forma di sottoscrizione del capitale, venga ammessa ad una procedura di gara (negli stessi termini Cons. St. sez. V, 9 maggio 2003, n. 2467).
E’ legittima la partecipazione alla gara di una società partecipata dall’amministrazione appaltanteTAR Toscana, sez. II, 14 ottobre 2005, n. 4677
14.10.2005