l Ministro dell’Economia fa dietro-front sull’applicazione del decreto legge taglia-spese alle aziende sanitarie

28.06.2003

Con D.m. 18 aprile 2003 (in G.U. del 17 maggio 2003, n. 113), che fa seguito al D.m. 20 febbraio 2003 (in G.U. del 29 marzo 2003, n. 74), il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha annullato il suo precedente decreto 29 novembre 2002 (in G.U. del 2 dicembre 2002, n. 282), nella parte in cui prevedeva l’applicabilità alle Regioni ed alle aziende sanitarie del decreto legge c.d. “taglia spese” (d.l. 6 settembre 2002, n.194, convertito con legge 31 ottobre 2002, n. 246 recante “Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”).
Il dietro-front del Ministro fa seguito ai ricorsi al Tar Lazio presentati in blocco dalle Regioni, e basati sostanzialmente su tre motivi.
In primo luogo, se ne eccepiva l’illegittimità per violazione di legge, in quanto l’oggetto precipuo ed esclusivo del d.l. 194/2002 sono gli enti dell’amministrazione centrale e non, invece, le aziende sanitarie, la cui natura di enti istituiti dalla Regione e soggetti alla vigilanza e controllo da parte della stessa, le fa collocare nell’ambito d’azione delle Regioni.
In secondo luogo, l’impugnato D.m. è stato ritenuto in contrasto con il nuovo riparto delle competenze legislative in materia sanitaria, così come ridisegnate dalla legge cost. n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione.
In terzo luogo, si censurava la ragionevolezza intrinseca di un tale D.m. che imponeva un taglio alle spese pari al 15%, nonostante fosse stato emanato ad appena un mese dalla chiusura dei bilanci ed a contratti in corso di esecuzione. Sotto tale profilo, le Regioni invocavano altresì un palese stato di necessità in relazione all’erogazione di un servizio essenziale quale quello sanitario.
Se con il primo dei due Decreti ministeriali “riparatori” (20 febbraio 2003), si escludeva l’applicabilità alle aziende sanitarie per il solo anno 2002, con il secondo (18 aprile 2003) il Ministro dell’Economia ha annullato in via definitiva il D.m. impugnato eliminando in radice ogni profilo di applicabilità alle aziende sanitarie, e con esso la stessa materia del contendere oggetto dei ricorsi regionali.

Interessante notare che la motivazione espressa del dietro-front ministeriale non riguarda alcuna delle ragioni “sostanziali” prospettate dalle Regioni nei loro ricorsi, ma piuttosto una carenza procedimentale (mancata intesa Stato-Regioni).

a cura di Enrico Menichetti