Le parti di un disegno di legge oggetto di doppia deliberazione conforme possono essere modificate da un maxiemendamento del Governo?

03.01.2005

Nel corso della seduta pomeridiana del 2 novembre 2004 del Senato, dedicata all’esame del disegno di legge di delega sull’ordinamento giudiziario (S. 1296-B) il senatore Manzione (Margh-DL-U) si richiama all’art. 104 del regolamento del Senato, ove stabilisce che, sui disegni di legge già approvati dal Senato, e modificati dalla Camera, il Senato delibera solo sulle modificazioni apportate dalla Camera e solo sugli emendamenti che “si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. A suo avviso, infatti, il maxiemendamento presentato dal Governo, oltre a contrastare con l’art. 72 della Costituzione, in quanto accorpa 28 commi che corrispondevano ad articoli diversi, viola il principio del bicameralismo perfetto e l’art. 104 del regolamento, contenendo emendamenti che incidono direttamente su parti del testo già coperte dalla doppia lettura.
Il Presidente del Senato argomenta la connessione delle parti in questione del maxiemendamento con le modifiche apportate dalla Camera, riaffermando perciò l’ammissibilità del maxiemendamento e ricordando al senatore Manzione che tale decisione non è appellabile.

a cura di Piero Gambale