Nella seduta della Camera dei deputati del 3 agosto 2004, è stato avviato l’esame di due questioni pregiudiziali di costituzionalità (Violante ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2), riferite al disegno di legge di revisione della Costituzione, già approvato in prima deliberazione dal Senato, recante “Modificazioni di articoli della parte II della Costituzione” e delle abbinate proposte di legge costituzionale” (C. 4862 ed abbinate). Tali strumenti procedurali invocano, quali principi supremi che vincolerebbero l’esercizio del potere di revisione costituzionale ai sensi della sentenza n. 1146 del 1988, i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
La Presidenza della Camera precisa che l’ammissibilità di tali strumenti procedurali riferiti a disegni di legge di natura costituzionale ha dato luogo in passato a qualche contestazione, essendosi ritenuto che “la funzione di revisione costituzionale non potesse essere soggetta a censure preventive motivate sulla base di un contrasto con i principi costituzionali”. Nondimeno, la prassi è nel senso di consentire la discussione ed il voto di questioni pregiudiziali, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento, comunque qualificate, relative a progetti di legge costituzionali, ove fondate su asseriti elementi di contraddizione fra il testo in esame e articoli o principi contenuti nella Costituzione.
Sono ammissibili questioni pregiudiziali di costituzionalità riferite a disegni di legge costituzionali?
03.01.2005