Può essere invalidata una votazione del Parlamento in seduta comune? In caso di disordini, quale procedura deve essere applicata, anche al fine di irrogare eventuali sanzioni nei riguardi dei parlamentari?

24.02.2005

Nella seduta del Parlamento in seduta comune del 14 dicembre 2004 per la votazione relativa all’elezione di due giudici costituzionali, a seguito di disordini intervenuti durante la chiama dei parlamentari (alcuni deputati della Lega Nord espongono cartelli diffamatori nei confronti di un magistrato), si sono poste le seguenti questioni, sottolineate dagli interventi degli onorevoli Boato (Misto-Verdi) e Boccia (Margh-U): quali sono gli effetti di una sospensione della seduta durante la fase della chiama sulla regolarità della votazione? quale procedura è applicabile in caso di incidenti, anche ai fini dell’irrogazione delle eventuali sanzioni?
Sul punto si è pronunciata la Giunta per il regolamento della Camera il giorno successivo (v. Bollettino Giunte e Commissioni del 15 dicembre 2004), precisando, sul primo profilo, che è applicabile l’articolo 57 del r.C. (in quanto il Presidente della Camera è Presidente del Parlamento in seduta comune), nel senso che, apprezzate le circostanze, il Presidente può annullare la votazione e disporne la ripetizione. In ogni caso, la sospensione della seduta deve considerarsi evento eccezionale, anche se non negabile in via generale, ma comunque non suscettibile di produrre effetti invalidanti sulla votazione in corso. In tal senso, si richiama il fatto che sia stato posto ai voti il processo verbale, ai sensi dell’art.32 r.C., la cui approvazione conferisce carattere di definitività a quanto in esso attestato.
Sul secondo punto, la procedura applicabile si ricava, ricorda la Presidenza, direttamente dal dettato costituzionale (ai sensi dell’art. 63 Cost), così come specificato dall’art. 35, c.2 r.C., il quale stabilisce che le norme applicabili ai lavori del Parlamento in seduta comune sono quelle del regolamento Camera. Meritano tuttavia, ad avviso della Giunta per il regolamento, un approfondimento un duplice ordine di profili posti dalla vicenda: in primo luogo, la necessità di individuare forme di raccordo fra le due Camere, nel caso in cui le sanzioni disciplinari riguardino senatori; in secondo luogo, il tema delle conseguenze delle sanzioni interdittive dai lavori del Parlamento in seduta comune, direttamente incidenti sulla sua funzione di elezione di altri organi costituzionali o a rilevanza costituzionale.

a cura di Piero Gambale