Proroga e rinnovo: differenzeTAR Lazio, Roma, sez. I bis, 13 febbraio 2006, n. 1064

13.02.2006

La proroga del contratto di un appalto pubblico di servizi scaduto è istituto diverso ed inassimilabile rispetto al rinnovo del rapporto stesso.

Secondo il giudice amministrativo romano, mentre la proroga del termine finale sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto (il quale resta regolato dalla sua fonte originaria), il rinnovo del contratto comporta, infatti, una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale.

L’esercizio della proroga è, peraltro, connotata da valenza temporalmente astretta, corrisponde a facoltà legittimamente esercitabile dall’Amministrazione, previo svolgimento di apprezzamento avente ampia latitudine discrezionale. Né tale scelta deve essere assistita da apparato motivazionale particolarmente pregnante, in quanto normalmente preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l’attività stessa.

Diversamente dalla proroga, è invece la rinnovazione del rapporto (che esclude, per il relativo arco temporale di vigenza, l’indizione di una nuova procedura di selezione) ad abbisognare di un più congruo conforto motivazionale: e ciò in quanto essa deve essere preceduta dall’accertamento, ad opera dell’Amministrazione, circa la sussistenza del pubblico interesse a rinnovare il rapporto con il precedente contraente, mediante l’acquisizione, anche formale, di utili elementi di valutazione comparativa per accertare se è il caso di orientarsi per una scelta diversa o se è il caso di confermare nel pregresso rapporto l’originario interlocutore (sussistendo, in tale ultimo caso, l’onere di dare contezza precisa, in base agli utili elementi acquisiti, delle ragioni di convenienza tenute presenti).

Pertanto, l’amministrazione può legittimamente prorogare un contratto per un appalto di un pubblico servizio per un limitato arco temporale.

a cura di Sergio Caracciolo