Audizione del Presidente dell’AGCM sul ddl n. AS 1366 recante disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti.

05.06.2007

In un’audizione presso la I Commissione permanente del Senato della Repubblica, il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha effettuato alcune osservazioni sul disegno di legge recante “Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi” (AS 1366).
Nella relazione si valuta in modo positivo il tentativo di rispondere ad una esigenza di razionalizzazione da tempo manifestatasi, individuando una normativa generale che riconduca ad uniformità di disciplina soggetti istituiti in anni diversi e tuttora informati a differenti modelli organizzativi.
Tuttavia, pure a fronte di un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di riforma, vengono indicati alcuni aspetti del ddl sui quali si reputa opportuno effettuare approfondimenti e precisazioni.
Più nello specifico, il Presidente dell’AGCM ha concentrato la propria attenzione: a) sull’istituzione della Commissione parlamentare per le politiche di concorrenza e sui rapporti tra questa e le Autorità di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati; b) sul nuovo procedimento di nomina; c) sull’istituenda Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto; d) su alcuni aspetti di carattere organizzativo.
In relazione al primo aspetto, viene rilevato come la Commissione parlamentare istituita dall’art. 21 del ddl, possa rappresentare un utile luogo di confronto sugli interessi diffusi e collettivi toccati dall’attività svolta dalle diverse Autorità di settore ed agevolare il dibattito sugli orientamenti generali espressi dalle Autorità di settore, nonché su quelli dalle stesse sollecitati nell’ambito della propria attività di segnalazione, contribuendo in tal modo ad una maggiore unitarietà nell’azione.
Tuttavia si osserva come al fine di evitare commistioni o sovrapposizioni di ruoli e funzioni, particolare importanza debba essere riconosciuta alle puntualizzazioni effettuate dai commi 3 e 4 dell’articolo 21 che rispettivamente prevedono che la “Commissione “non si occupa dei singoli casi sottoposti all’esame delle Autorità e non esprime giudizi tecnici sulle singole questioni” e che “restano ferme le competenze delle Commissioni permanenti delle due Camere, che concorrono all’attività della Commissione con modalità stabilite dai regolamenti parlamentari”.
Quanto al nuovo meccanismo di nominata dei componenti del Collegio delle Autorità delineato nell’articolo 16 del ddl, si rileva l’opportunità di modificare la nuova procedura di nomina[1], prevedendo, accanto al meccanismo dell’autocandidatura, la possibilità per la Commissione parlamentare di integrare la lista dei soggetti nominandi con l’inserimento di altre personalità di alto profilo tecnico e/o istituzionale.
Diversi sono rilievi effettuati in riferimento ai rapporti tra il Governo e le Autorità. In primo luogo, viene osservato come la nuova procedura di nomina venga a creare un più forte legame delle Autorità rispetto all’Esecutivo con il rischio, di fatto, di vedere attenuata,  anche in considerazione della  previsione di cui al comma 5 dello stesso art. 16, che conferisce al Consiglio dei Ministri poteri di revoca del Collegio delle Autorità, l’indipendenza e l’autonomia delle stesse.
Inoltre, in una prospettiva più ampia, si auspica una precisazione rispetto a quanto disposto all’art. 1, comma 3 del ddl dove si prevede che “restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di alta vigilanza del Governo e dei Ministri nelle materie di cui alla presente legge”.
Sul punto, viene rilevata l’opportunità di chiarire che la previsione riguarda “funzioni di indirizzo generale” e di “alta vigilanza”, «se e nei limiti in cui già conferite all’Esecutivo dalle leggi istitutive delle diverse Autorità», in modo da evitare «che si possa leggere nella disposizione il conferimento al Governo di un potere generalizzato di indirizzo e di vigilanza nei confronti delle Autoritaà, potere allo stato non previsto, quantomeno per quanto riguarda l’Autorità garante della concorrenza e del mercato».
Con riferimento alle competenze dell’istituenda Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto, si auspica una più chiara definizione dei compiti ad essa demandati, con particolare riguardo alla previsione secondo cui l’Autorità deve valutare, anche d’ufficio, «se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture…siano giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori”, determinando, in caso contrario “le condizioni da rispettare” e, se del caso, irrogando “le sanzioni di cui al presente articolo» (cfr. art. 6, comma 2, lett. g, del disegno di legge).
Ad avviso del Presidente dell’AGCM, tale previsione, nella misura in cui attribuisce alla nuova Autorità compiti di controllo ex post sul comportamento dei gestori delle infrastrutture con riguardo alle condizioni richieste e ai rifiuti all’accesso eventualmente opposti, rischia di creare «inopportune sovrapposizioni di competenze» rispetto a quelle tradizionalmente esercitate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione delle disposizioni in materia di abuso di posizione dominante.
Infine, relativamente ad alcune previsioni di carattere organizzativo del disegno di riforma delle Autorità, si esprime particolare apprezzamento per l’impianto delineato dall’art. 17 del ddl, soprattutto in considerazione dell’istituzione della figura del Capo di Gabinetto che si configura quale “snodo” tra gli uffici e il collegio, che può agevolare l’attuazione del principio della “distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio” richiamato dal co.4 dell’art. 17 e dal co. 7 dell’art. 18 del ddl.
Il testo della Relazione è reperibile nella sezione Audizioni parlamentari del sito dell’AGCM al seguente indirizzo http://www.agcm.it/

[1] L’articolo 16 del ddl prevede che la nomina dei componenti del Collegio avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio e che possono essere designati soltanto coloro che abbiano presentato la loro candidatura nell’ambito di una sollecitazione pubblica avviata con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
a cura di Luigi Alla