E’ ampliabile, a discrezione della Presidenza, il numero degli emendamenti segnalabili e da porsi comunque in votazione?

18.10.2005

Nel corso della seduta dell’Assemblea della Camera dell’11 ottobre 2005, nell’ambito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri: Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2620-2712-3304-3560-5613-5651-5652-5908-6052), l’onorevole Innocenti (Democratici di sinistra-L’Ulivo), intervenendo sull’ordine dei lavori, pone la questione relativa all’applicabilità del limite numerico alle proposte emendative da porre, previa segnalazione da parte dei gruppi ai sensi dell’articolo 85-bis, c.1, comunque in votazione (e che è fissato in un numero di emendamenti pari, per ciascun articolo, ad un numero non inferiore ad un decimo dei componenti del gruppo), qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principi (previste dall’articolo 85, comma 8) di emendamenti a progetti di legge composti da maxiarticoli (nel caso di specie, il progetto è redatto in due soli articoli, il primo dei quali occupa dieci pagine di stampato). L’onorevole Innocenti si richiama inoltre ai contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, in cui si criticava la prassi dei maxiemendamenti anche rispetto all’articolo 72 della Costituzione.
Il Presidente della Camera ricorda che la prassi applicativa dell’art. 85-bis del regolamento consente anche in questi casi l’applicazione di una limitazione numerica agli emendamenti da porre in votazione: il riferimento a ciascun articolo, nella sistematica della disposizione, è evidentemente riconducibile agli articoli di cui si compone il testo, indipendentemente dal fatto che gli stessi contengano una molteplicità di modifiche a testi normativi preesistenti o, comunque, si articolino in più commi.
Nel caso di specie, la Presidenza, ampliando in via equitativa il limite minimo previsto dal regolamento, decide di triplicare – anziché raddoppiare, come deciso in un primo momento – la soglia minima prevista dal regolamento della Camera.

a cura di Piero Gambale