Sulla possibilità di una società partecipata da una società, a sua volta indirettamente partecipata da enti locali, di concorrere agli appalti banditi da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale.

05.06.2007

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, richiesta dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) di fornire un parere in ordine alla possibilità di partecipazione alla gara da questa indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici delle proprie sedi, di una società (APS Sinergia s.p.a) il cui capitale sociale è detenuto da una società mista pubblico/privata indirettamente partecipata da Enti locali (ACEGAS-APS), ha affermato che anche «una società partecipata da una società che è a sua volta indirettamente partecipata da Enti locali non può concorrere, ai sensi dell’art. 13, c. 1, l. n. 248/06, agli appalti banditi da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale».
Ad avviso dell’Autorità, infatti, l’articolo 13 co. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m., pone «il tassativo divieto per le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara».
Dal momento che la finalità della previsione normativa che vieta l’attività extra moenia di dette società è quella di «porre un freno all’incidenza che la loro composizione può comportare sull’assetto del mercato, in difesa del principio della libera concorrenzialità» deve considerarsi irrilevante la circostanza che la partecipazione dell’ente locale alla società sia meramente indiretta, come nel caso di specie.
Infatti – osserva ancora l’Autorità – ammettere che i vincoli posti dalla norma speciale riguardino esclusivamente le partecipazioni dirette degli enti pubblici alle società di cui trattasi varrebbe a sostenere che i vincoli stessi possano agevolmente essere aggirati mediante meccanismi di partecipazioni societarie mediate. Al contrario, anche nelle società c.d. di terzo grado, come nel caso in esame, individuandosi con detta definizione quelle società che non sono state costituite da amministrazioni pubbliche e non sono state costituite per soddisfare esigenze strumentali alle amministrazioni pubbliche medesime, rimane pur sempre il rilievo che l’assunzione del rischio avviene con una quota di capitale pubblico, con ciò ponendo in essere meccanismi potenzialmente in contrasto con il principio della par condicio dei concorrenti.
Il testo della Deliberazione 135 del 9 maggio 2007, è reperibile sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al seguente indirizzo internet: http://massimario.avlp.it/cgi-bin/doc.pl?tipo=3
a cura di Luigi Alla