Tar Lazio, Roma, sez. III, 27 settembre 2006, n. 9461 – La grave negligenza dimostrata in precedenti appalti quale causa di esclusione dalla gara

08.11.2007

Il disposto di cui all’art. 75, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 554/1999 non costituisce – al pari di altre ipotesi quali quella del “collegamento sostanziale” – una causa di esclusione automatica, dovendo consentire all’amministrazione di verificare se l’esame della fattispecie concreta induca a ritenere scarsamente affidabile il soggetto partecipante (si vedala Determinazione n. 8/2004 della Autorità di Vigilanza sui LL.PP.).

D’altra parte, occorre anche rilevare come nell’ambito degli elementi necessari di valutazione in ordine alla affidabilità delle imprese, un ruolo importante dovrà essere ricoperto da un lato dal tempo trascorso dall’atto di rescissione e, dall’altro, dalle eventuali recidive in merito a situazioni di grave inadempimento.Sotto il primo profilo, in particolare, assume un ruolo rilevante la indicazione, fornita dalla stessa Autorità di Vigilanza sui LL.PP., in ordine alla estensione del termine annuale di cui alla lettera h) dell’art. 75 D.P.R. n. 554/1999 anche ad altre fattispecie. In tale ambito non può non osservarsi, infatti, come con le determinazioni n. 6/2004 e n. 1/2005, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ha sostenuto il principio per cui, in analogia alla fattispecie che dà vita alla causa di esclusione dalle gare di cui all’art. 75, comma 1, lettera h) del D.P.R. 554/1999, la preclusione a riottenere la qualificazione in caso di falsità nelle dichiarazioni ha durata annuale e decorre dalla data dell’inserimento nel casellario della notizia circa l’avvenuta revoca dell’attestazione viziata.

Sotto il secondo profilo, peraltro, vengono in considerazione tutte quelle ipotesi nelle quali l’impresa viene annotata in relazione a fattispecie di inadempimento nelle quali si aggrava la lesione del rapporto fiduciario. In relazione a quanto osservato, allora, appare evidente che se l’onere della motivazione in merito alla incisione del rapporto fiduciario deve trovare un rafforzamento nel caso in cui la stazione appaltante intenda ammettere l’impresa nonostante la sussistenza dei presupposti sopra evidenziati (mancato decorso del termine annuale e/o recidiva), lo stesso possa scemare in presenza del decorso del termine annuale ovvero in assenza di reiterazione di fatti da parte della impresa ammessa alla gara.

a cura di Sergio Caracciolo