Autorità per l’Energia e Riforma delle Autorità Indipendenti – Memoria per l’audizione presso la I Commissione Affari Costituzionali del Senato.

04.07.2007

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) in un’audizione presso la 1 Commissione Affari Costituzionali del Senato ha presentato una memoria sul ddl AS 1366 di riforma del sistema delle Autorità indipendenti.
Nel documento, l’AEEG esprime un giudizio sostanzialmente positivo sui contenuti  del disegno di legge AS1366 rilevando come questo soddisfi le principali esigenze di riforma delle Autorità amministrative indipendenti, attraverso un intervento misurato, che non stravolge l’esistente e si configura come un’evoluzione in piena coerenza con l’ordinamento comunitario.
Le questioni sulle quali si concentra l’attenzione dell’AEEG riguardano: a) l’inquadramento del ddl alla luce dei principi del diritto comunitario in tema di regolazione; b) i profili di indipendenza delle Autorità; c) i rapporti con il Parlamento ed i rapporti tra Autorità di regolazione ed Autorità di Garanzia, d) il superamento di un modello di intervento delle Autorità di regolazione fondato solo su misure sanzionatorie e la possibilità di accettare impegni; e) la possibilità di azione di misure di regolazione asimmetrica; f) ed infine, la proposta di estendere le competenze dell’AEEG anche al settore dei servizi idrici.
Con riferimento ai principi di diritto comunitario in tema di Autorità Indipendenti, l’AEEG ricorda come l’Unione Europea abbia da tempo consolidato la distinzione fra Autorità di garanzia e Autorità di regolazione.
Il ddl, riaffermando l’indipendenza delle Autorità e la separazione tra le funzioni di garanzia, esercitate dall’Antitrust su tutti i mercati indistintamente, e quelle di regolazione, esercitate dalle diverse Autorità di regolazione di settore, risulta dunque pienamente coerente con il quadro comunitario e con il principio secondo cui l’organo vigilante ex post in materia antitrust non può essere lo stesso che detta le regole ex ante per il mercato.
Il tema dell’indipendenza delle Autorità è toccato in diversi punti del ddl. Con specifico riferimento al ruolo dell’AEEG, nella memoria si rileva come la propria indipendenza risulti nel complesso opportunamente rafforzata, grazie all’abrogazione di disposizioni che prevedono interventi governativi nell’esercizio dei poteri regolatori.
Più nello specifico, l’Autorità per l’Energia valuta positivamente le previsioni contenute nel ddl che: a) le riattribuiscono la potestà di individuare “modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili”; b) eliminano la possibilità di esercizio di «potere sostitutivo» da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nei casi di mancata adozione di atti o provvedimenti di propria competenza; c) eliminano il potere del Governo di dettare “criteri generali integrativi” per la determinazione delle tariffe.
Per quanto concerne la questione dei rapporti tra Autorità di regolazione ed Autorità di garanzia, il documento indica alcuni aspetti sui quali si ritiene opportuna una riflessione supplementare.
L’attuale quadro dei rapporti tra le Autorità di regolazione e Autorità garante della concorrenza e del mercato è, infatti, ritenuto non organico. In particolare, la collaborazione tra l’AGCM e l’AEEG in sede di valutazione degli impegni, che pure si è rivelata molto opportuna e proficua per entrambe le parti ed ha avuto effetti positivi effetti per il mercato, si è sviluppata in modo spontaneo.
In considerazione della delicatezza delle questioni affrontate e dell’importanza di un’azione sinergica tra le due Autorità, si rileva che la relativa collaborazione non può essere lasciata solo alle autonome iniziative dei Componenti, essendo al contrario opportuna la sua istituzionalizzazione attraverso la previsione di pareri obbligatori.
Più nello specifico, si auspica l’introduzione di un parere dell’AEEG nei procedimenti Antitrust sugli ambiti di propria competenza e di un parere dell’Autorità di regolazione competente nei procedimenti Antitrust di accettazione degli impegni.
In relazione alla possibilità di adottare misure di «regolazione asimmetrica», viene in rilievo la previsione di cui all’art. 2 primo comma, del ddl che riconosce alle Autorità di regolazione il potere di adottare “misure temporanee di regolazione asimmetrica”.
L’AEEG, pur valutando positivamente l’introduzione di tale strumento che consentirà di svolgere al meglio la regolazione proconcorrenziale e fronteggiare il potere di mercato delle imprese dominanti rileva, però, che la previsione normativa circoscrive in un ambito troppo ristretto il potere di regolazione asimmetrica, prevedendone limiti che potrebbero ridurre l’incisività.
Infine, con riferimento alla proposta di estendere la propria competenza anche ai servizi idrici, l’AEEG ne rileva la «coerenza con le proprie competenze», anche se l’intervento regolatorio dovrà essere indirizzato non tanto alla promozione della concorrenza (il settore idrico, infatti, non è liberalizzato) ma «a promuovere l’efficienza, l’economicità e trasparenza, nonché a garantire i diritti dei consumatori».
L’aspetto più delicato è comunque quello della notevole frammentazione e sovrapposizione delle competenze tra diversi soggetti pubblici che hanno poteri di intervento nel settore dei servizi idrici.
In tale linea di ragionamento, si rileva l’assoluta importanza di un intervento di «razionalizzazione e riordino delle competenze», da attuarsi in modo tale da «delineare con chiarezza i confini tra le varie competenze, così da garantire, anche per i servizi idrici, l’effettiva operatività dell’AEEG e la piena autonomia decisionale, in coerenza con la sua natura di Autorità indipendente».
Il testo della Memoria e disponibile nella Sezione Pareri e Segnalazioni del sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (http://www.autorita.energia.it/docs/index_pareri.htm).
a cura di Luigi Alla