Corte Costituzionale 4 luglio 2007, n. 269 – Obbligo di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

04.07.2007

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 18-quater, c. 5, della l. P. Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) – nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall’art. 52, c. 1, della l. P. Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007) nella parte in cui non prevede l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

La suddetta norma provinciale prevede la stipula di accordi a titolo oneroso, dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell’area e di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari.

Le direttive comunitarie in materia di procedure ad evidenza pubblica per l’attribuzione di lavori, forniture e servizi, si applicano anche nell’ipotesi che sia conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l’opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, la cui gestione può essere affidata, mediante convenzione, al privato medesimo. Tali direttive, infatti, fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento) all’ordinamento comunitario, in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., quest’ultimo inteso quale principio fondamentale.

Pertanto, la mancata previsione, nella norma provinciale impugnata, dell’obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l’appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria, determina la sua illegittimità costituzionale.

a cura di Sergio Caracciolo


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