Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e di lavori (2000/0115 – COD)

30.12.2001

Con tale proposta, il Parlamento Europeo ha emendato la proposta di direttiva unificata sugli appalti pubblici della Commissione Europea, avente ad oggetto la rifusione in unico testo delle direttive del Consiglio n. 92/50/CEE (18/6/92), n. 93/36/CEE e n. 93/37/CEE (14/6/93), di coordinamento, rispettivamente, delle procedure di aggiudicazione sugli appalti pubblici di servizi, di forniture, e di lavori.
Il testo approvato dal Parlamento Europeo, che allo stato costituisce solo un documento legislativo provvisorio, almeno fino a quando il Consiglio Europeo – titolare del vero e proprio potere legislativo – non ne approverà punto per punto il contenuto integrale, introduce alcune importanti novità in materia.
La direttiva unificata, infatti: éleva le soglie di applicazione delle precedenti direttive (da 130.000 a 200.000 euro, per le forniture e servizi affidate da amministrazioni centrali; da 200.000 a 300.000 euro per forniture e servizi appaltate da altri enti; da 5.300.000 a 7.000.000 euro, per gli appalti di lavori); delinea una nuova procedura per l’affidamento degli appalti complessi, in cui l’amministrazione e i candidati hanno la possibilità di confrontarsi sul contenuto dell’offerta e sulle condizioni economiche dell’appalto; detta una disciplina per le aste on-line, nonché per la istituzione delle c.d. centrali di acquisto, ossia amministrazioni create ad hoc e deputate all’acquisizione di servizi e forniture usufruibili da altre amministrazioni; mantiene fermi i minimi tariffari nei servizi intellettuali (direttiva 92/50/CE); prevede, nel settore dei lavori, la creazione da parte degli stati membri delle “agenzie indipendenti”, allo scopo di controllare la correttezza delle aggiudicazioni con poteri di cancellazione delle stesse e di riapertura delle relative procedure; conferma il sistema di qualificazione delle imprese; introduce il principio di “libertà di organizzazione” delle amministrazioni, con conseguente eliminazione dei vincoli in materia di subappalto (ad esclusione, però, dei servizi intellettuali, che, sulla scorta di una probabile interpretazione, risulterebbero subappaltabili con riferimento alle parti materiali, e non ideative, della “creazione intellettuale”; infine, introduce norme più favorevoli per i lavori complementari affidabili a trattativa privata.

a cura di Stefania Trogu