L’Autority ammette la sponsorizzazione di lavori pubblici e l’affidamento agli sponsor senza la 109

30.12.2001

Con la Determinazione n. 24 del 5 dicembre 2001, intitolata “Contratto di sponsorizzazione”, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici afferma che gli interventi ricompresi nell’ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici – progettazione, direzione lavori, esecuzione, collaudo, etc.. – possono formare oggetto di un contratto di sponsorizzazione.

L’Autority non manca di precisare, tuttavia, che dal combinato disposto degli artt.119 del T.U. D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e 43 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 discende che la sponsorizzazione di interventi che interessano beni pubblici è ammessa solo allorché ricorrano le seguenti condizioni: a) il perseguimento di un interesse pubblico; b) l’esclusione di conflitti di interesse; c) il conseguimento di un risparmio di spesa.

Gli interventi su immobili pubblici interamente finanziati da sponsor privati – sostiene ancora l’Autority – non necessitano, per l’affidamento, del ricorso alle procedure di selezione ad evidenza pubblica previste dalla legge-quadro sui lavori pubblici in quanto il contratto di sponsorizzazione non rientra nella classificazione giuridica dei contratti passivi per la pubblica amministrazione, tant’è che, attraverso la sponsorizzazione, la pubblica amministrazione addirittura consegue un risparmio di spesa.

Nessuna deroga, tuttavia, prevede la determinazione di cui sopra rispetto all’obbligo normativamente statuito per tutti i soggetti esecutori di lavori pubblici – compresi, dunque, gli affidatari di contratti di sponsorizzazione – di essere qualificati ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.

Resta tale, inoltre, anche l’obbligo di sorveglianza e vigilanza delle amministrazioni pubbliche sugli interventi che interessano beni pubblici, sui quali, queste ultime, conservano sempre una specifica responsabilità.

a cura di Fulvia Giacco