Adottata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) una nuova disciplina per la selezione dei “fornitori di ultima istanza” di gas naturale.

27.09.2007

Con la Delibera n. 221/07 l’AEEG ha definito ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04 e sulla base degli indirizzi di cui al decreto ministeriale 29 settembre 2006, le nuove norme per individuare il fornitore di ultima istanza per la protezione dei consumatori e delle piccole imprese nel caso in cui tali soggetti dovessero restare senza venditore.
Oltre ai consumatori domestici, tra i destinatari dell’intervento di tutela vi sono anche le imprese con consumi non superiori a 200.000 metri cubi/anno, ad eccezione dei clienti finali per i quali è stata richiesta la chiusura del contatore o l’interruzione della fornitura per morosità.
Con tale provvedimento vengono definite nuove procedure concorsuali per individuare il fornitore che sostituirà automaticamente il precedente venditore che non si riveli più in grado di assicurare l’erogazione di gas, nel caso, ad esempio, di: dichiarazione di fallimento, interruzione della propria attività o decisione di non rifornire più determinati clienti finali, risoluzione del rapporto contrattuale con l’impresa distribuzione per inadempimento del venditore, revoca dell’autorizzazione, ecc.
Le novità introdotte dalla Delibera 221/07 sono finalizzate ad eliminare gli elementi di incertezza evidenziati dagli operatori in riferimento alla disciplina dettata dalla Delibera 10/07 e, conseguentemente, aumentare il numero dei potenziali partecipanti alle procedure per la selezione del fornitore di ultima istanza accrescendone il livello di concorrenzialità per contenere i costi dei relativi servizi a favore dei i consumatori.
Il testo della Delibera è reperibile al seguente indirizzo: http://www.autorita.energia.it/docs/07/221-07.htm
a cura di Luigi Alla