E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005 il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”. Si tratta di uno dei due provvedimenti, un decreto legge appunto ed un disegno di legge, che compongono il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, approvato dal Governo l’11 marzo scorso.
Tra le principali misure contenute nel decreto legge, si segnala quanto contenuto nell’art. 5, inerente agli interventi infrastrutturali.
Tale disposizione, al comma 4, incentiva la realizzazione delle infrastrutture attraverso il project financing, prevedendo che possano essere destinate, a tal fine, anche le risorse che costituiscono investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
I commi 5 e 6, invece, prevedono una serie di agevolazioni procedurali per il settore autostradale.
Tra queste, la più importante, è quella che qualifica come opere da ricomprendere nell’ambito di applicazione della legislazione speciale per le grandi infrastrutture (Legge Obiettivo e d.lgs. n. 190/02) «le opere ed i lavori previsti nell’ambito delle concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001 … la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese».
Ciò significa che tutte le opere ed i lavori autostradali vengono attratti nell’ambito di applicazione della Legge Obiettivo e, di conseguenza, per la loro realizzazione troveranno applicazione le disposizioni delle direttive comunitarie, della legge n. 443/01 e del d.lgs. n. 190/02, che include uno speciale sistema di qualificazione degli esecutori.
Le società concessionarie, dunque, per la realizzazione dei lavori, non saranno più tenute ad applicare le disposizioni della Legge Merloni.
Il comma 7, inoltre, prevede che per ciascuna opera autostradale sia nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un commissario straordinario che, dotato di ampi poteri, segua l’andamento dei lavori con funzioni di indirizzo e coordinamento e di snellimento delle procedure in caso di ritardi o impedimenti.
Il comma 12, infine, disciplina i casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante, ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disponendo che, in tali ipotesi, l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando i relativi costi all’appaltatore.