Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture

11.01.2006

La Commissione incaricata, ai sensi dell’art. 25, legge n. 65/2005, da Palazzo Chigi e presieduta da Pasquale De Lise, presidente del TAR Lazio, ha ultimato la redazione della bozza del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, che, recependo la direttiva 2004/17/CE, relativa alle procedure di appalto nei c.d. settori speciali, e la direttiva 2004/18/CE, relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, disciplina, in 257 articoli, l’intera materia esistente sui contratti tra pubblica amministrazioni e privati.

Tra le novità rilevanti, si segnala l’assoggettamento dei settori servizi e forniture alla competenza istituzionale riconosciuta all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici e l’eliminazione della separazione tra progettazione ed esecuzione dei lavori. In sostanza, le amministrazioni potranno decidere di affidare soltanto l’esecuzione dell’opera, oppure bandire una gara unica per la progettazione e la realizzazione dei lavori.

Il Codice, inoltre, introduce nella legislazione italiana alcuni nuovi istituti previsti dalle direttive comunitarie, quali, l’accordo quadro ed il dialogo competitivo: particolare forma di affidamento, utilizzabile anche nel project financing, che prevede la partecipazione delle imprese già nella fase preliminare e che sarà limitata agli appalti complessi, cioè a quelli in cui la stazione appaltante “non è oggettivamente in grado di definire… i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto”.

Per ciò che attiene agli affidamenti diretti di lavori e servizi (c.d. in house), il Codice introduce la possibilità di utilizzare questa procedura per gli affidamenti a società a totale partecipazione pubblica, a condizione che l’ente pubblico abbia sulla società un controllo analogo a quello sui servizi interni e che la società realizzi con le amministrazioni appaltanti la maggior parte della propria attività.

Infine, il Codice innalza, da 200 a 500 mila euro, il limite per i lavori in economia e raddoppia il tetto della licitazione privata semplificata.

Si rileva come il Codice, prima dell’entrata in vigore (entro il 31 gennaio 2006), dovrà ottenere i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

a cura di Sergio Caracciolo


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