Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 50 del 23 marzo 2006, ha definitivamente approvato, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto legislativo che dà attuazione alle direttive 2004/17 e 2004/18 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (vedi allegato).
Nel comunicato stampa emanato dagli uffici di Palazzo Chigi, si afferma, testualmente, quanto segue:
“Nel recepire tali direttive (sulla base dei principi già approvati dal Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 2005) è stato messo a punto un vero e proprio Codice della materia, strumento prezioso perché semplifica il compito degli operatori del settore. Il testo, infatti, coordina una disciplina frammentata e di difficile ricognizione, pur in un ambito estremamente delicato ed importante; sono state coordinate le disposizioni relative ai settori ordinari (disciplinati dalla direttiva 2004/18) e quelli relativi ai settori cosiddetti speciali (disciplinati dalla direttiva 2004/17), fino ad oggi distinte nel nostro ordinamento, e sono state altresì riunite in maniera organica le regolamentazioni degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria. La codificazione ha permesso il coordinamento e la relativa abrogazione di ben 29 tra leggi, regolamenti e decreti e di oltre 100 articoli sparsi in circa 30 diverse disposizioni di legge. Accanto al puntuale recepimento delle norme comunitarie si è provveduto ad innovare in settori in cui maggiormente la disciplina nazionale si discostava dagli indirizzi europei, prevedendo perciò, tra l’altro, oltre ai nuovi istituti di derivazione comunitaria dell’avvalimento degli accordi quadro, del dialogo competitivo e delle aste elettroniche, la scelta non più predeterminata per legge tra criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. E’ stato stabilito un più puntuale accoglimento delle direttive comunitarie in tema di tutela giurisdizionale e precontenziosa. Il codice prevede, infine, che i requisiti per la qualificazione delle imprese siano acquisiti esclusivamente tramite l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, contribuendo così a qualificare realmente le imprese stesse ed eliminando ogni fenomeno distorsivo. Pur nel perseguimento di una maggiore snellezza e flessibilità, è stata fatta salva tutta la vigente disciplina antimafia e di sicurezza dei cantieri. Per consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle innovazioni, è stato previsto che il codice entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e che troverà applicazione solo ai bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri prescritti”.