La legge n. 244/2007 contiene una serie di novità in materia di contratti pubblici.
In primo luogo è da segnalare in questa sede la nuova disciplina in materia di arbitrati, che, a norma del comma 20 dell’art. 3 si applica alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o società partecipate da questi ultimi.
In proposito, il comma 19 vieta ai predetti enti di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti da loro stipulati ed aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi. Con riferimento ai medesimi contratti, poi, la norma in questione prevede il divieto di sottoscrivere compromessi, pena la nullità stessa delle clausole compromissorie e dei compromessi comunque sottoscritti, Inoltre, tale sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
Il comma 21 del medesimo articolo stabilisce, poi, che, relativamente ai contratti già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della finanziaria e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti stipulanti dianzi menzionati di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della legge 244/2007 decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
Il successivo comma 22 dispone che Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni predette, affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.
Va, peraltro, precisato che, l’art. 15 del decreto c.d. milleproroghe, vale a dire il d.l. n. 248/2007, ha statuito che, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (art. 1 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168), le disposizioni di cui ai commi 19,20,21,22 dell’art. 3 della legge finanziaria, si applichino dal 1° luglio 2008.
Infine, l’art. 23 comma 3 della legge finanziaria 2008 ha inserito nell’ambito dell’art. 240 del Codice dei contratti pubblici un nuovo comma, il 15 bis. Tale disposizione, in materia di accordo bonario, sanziona l’inosservanza dei termini per la formulazione della proposta di accordo da parte del R.U.P. e della Commissione, rispettivamente prospettando conseguenze sul piano disciplinare ed erariale nei confronti del primo ed escludendo il diritto al compenso nei confronti della seconda.
Le novità in tema di appalti pubblici contenute nella legge finanziaria e nel decreto milleproroghe
01.04.2008