La convocazione straordinaria della Camera ad opera di una minoranza qualificata comporta anche la fissazione dell’ordine del giorno?

20.01.2006

Nella seduta antimeridiana della Camera dei deputati del 27 dicembre 2005, l’on. Adduce (DS-L’Ulivo) ha sollevato una protesta formale nei confronti del Presidente della Camera in merito alla scelta del giorno e dell’ora per la convocazione straordinaria della Camera ai sensi dell’art. 62, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 29, comma 1 del regolamento, a seguito della richiesta formulata dagli on. Giachetti ed altri.
Il Presidente Casini ha ribadito che la convocazione della Camera ad opera di una determinato quorum di deputati (un terzo dei componenti) non esime la Presidenza dalla necessità di indire la Conferenza dei Presidenti dei gruppi al fine di formulare l’ordine del giorno. La decisione circa l’ordine del giorno, infatti, non costituisce diritto esclusivo di una minoranza, seppur qualificata, ma è rimessa alle valutazioni della Conferenza dei Capigruppo e della Presidenza.
Nello specifico, non essendoci accordo tra i gruppi in merito all’opportunità o meno di trattare l’argomento oggetto della richiesta di convocazione straordinaria (proposte di legge in tema di amnistia e indulto, AC. 458, XIV leg. e abbinate), né sui tempi d’esame, il Presidente ha ritenuto opportuno convocare la Camera il primo giorno utile con all’ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente”, al fine di individuare gli orientamenti dei parlamentari in merito alla materia da esaminare. Ne consegue che, dal punto di vista formale, il dibattito svolto aveva ad oggetto l’ordine dei lavori, non i progetti di legge per i quali era stata proposta la suddetta convocazione.
La richiesta avanzata dal quorum prescritto di deputati, pertanto, impone alla Presidenza solo di adempiere ad un preciso obbligo costituzionale, quello di convocazione dell’Assemblea, ma non determina l’automatica fissazione dell’ordine del giorno.

Un analogo precedente si è verificato nella seduta del 12 marzo 1992, durante la quale la Presidente Iotti, in seguito ad una richiesta formulata ex art. 62, secondo comma, Cost., ha ritenuto opportuno iscrivere all’ordine del giorno della seduta le “Comunicazioni del Presidente” in luogo della discussione sul testo voluto dai firmatari della richiesta di convocazione straordinaria. Tale decisione, finalizzata a consentire ai gruppi di manifestare le proprie posizioni sul tema del dibattito, si ricollegava alle regole sulla formazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea,la cui competenza non spetta alle minoranze.

a cura di Rosella Di Cesare