Alla votazione di quali emendamenti alle leggi di amnistia e indulto si applica il quorum dei due terzi dei componenti?

20.01.2006

Nel corso della seduta antimeridiana del 12 gennaio 2006 della Camera dei Deputati, prima di passare alla discussione delle proposte di legge in tema di amnistia e di indulto (AC. 458, XIV leg., e abbinate), il presidente della Camera Casini ha fornito una precisazione circa l’applicazione dell’art. 79 Cost., ove richiede che “l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni articolo e nella votazione finale”. In particolare il presidente ha proposto all’assemblea una interpretazione del quorum costituzionale dei due terzi richiesto per l’approvazione di ogni articolo e per la votazione finale, non esistendo precedenti sul tema e non esistendo alcuna disposizione per le votazioni degli emendamenti dei subemendamenti.
Il presidente ha escluso la generalizzata estensione del quorum dei due terzi per tutte le deliberazioni del procedimento in materia di amnistia ed indulto, ritenendo irragionevole che, ad esempio, fosse necessaria una tale maggioranza per un emendamento soppressivo, privo di finalità innovative per l’ordinamento. Analogamente è stato escluso il requisito del quorum dei due terzi per gli emendamenti modificativi, ritenendo che la votazione dell’articolo del suo complesso sia sufficiente a rispondere al dettato costituzionale.
Anche il voto sulle questioni pregiudiziali e sospensive eventualmente presentate richiederebbe la sola maggioranza dei presenti: infatti, ha precisato il presidente, l’assimilazione del voto sulle questioni pregiudiziali al voto finale sul provvedimento è stata affermata limitatamente alle conseguenze prodotte, e solo nel caso in cui la pregiudiziale venisse approvata, determinando gli identici effetti della reiezione del provvedimento.
Contrariamente a ciò, il presidente ha ritenuto necessario il quorum fissato dall’art. 79 Cost. per la votazione degli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo o di quelli che inseriscano nel testo articoli aggiuntivi, evidenziando la equiparabilità formale e sostanziale della portata innovativa di tali proposte di modifica alla votazione dell’articolo, con la maggioranza perciò prevista dalla Costituzione.

a cura di Giovanni Piccirilli