In quali casi i lavori delle Commissioni e quelli dell’Assemblea possono coincidere?

14.11.2006

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 18 ottobre 2006, l’on. Consolo (AN), intervenendo sull’ordine dei lavori, segnala una presunta discrasia tra la previsione contenuta nell’art. 30, comma 5, del regolamento Camera, che prevede che, salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possano riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell’Assemblea, e l’interpretazione sul punto fornita dalla Giunta per il regolamento (seduta del 4 ottobre 2006), ai sensi della quale, tale autorizzazione viene concessa in via generale dal Presidente della Camera.
Inoltre, l’on. Consolo segnala che l’art. 119, comma 6, del regolamento della Camera, prevede che la programmazione dei lavori dell’Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio sia finalizzata a consentire la conclusione dei disegni di legge, evitando la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell’Assemblea. Sul punto, l’on. Boato (Verdi) evidenzia come l’interpretazione costante sia nel senso di ritenere che le Commissioni si possono riunire quando l’Assemblea svolge discussioni sulle linee generali di un provvedimento.
Sul punto, la Presidenza ricorda che la previsione regolamentare è nel senso di ritenere che la non coincidenza dei lavori debba avere luogo solo di norma, essendo “assorbita” dalla prescrizione di carattere generale dell’art. 30 del regolamento Camera, che deve essere interpretato nel senso di ritenere che le riunioni delle Commissioni possano avere luogo allorquando per l’Assemblea non siano previsti voti.

a cura di Piero Gambale