La sostituzione di un deputato del gruppo misto in seno ad una Commissione può avere effetti sull’espressione del suo voto?

14.11.2006

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 18 ottobre 2006, l’on. La Malfa (Misto), intervenendo sull’ordine dei lavori, pone la seguente questione: nel corso dell’esame di un provvedimento in Commissione in sede referente, all’atto della votazione di un emendamento, l’on. La Malfa, non presente, viene sostituito dal presidente del gruppo Misto, on. Brugger (Misto-Minoranze linguistiche), il quale esprime un voto diverso rispetto a quello che l’on. La Malfa avrebbe avuto intenzione di esprimere. Pertanto, chiede lumi alla Presidenza in primo luogo circa le regole che vincolano, sul punto, il Gruppo Misto e, secondariamente, se il presidente del gruppo Misto sia autorizzato a modificare, a sua scelta, l’orientamento politico dei membri del gruppo Misto che partecipano ai lavori di una determinata Commissione. Sul punto, ricorda che, in sede di elezione del Presidente della Commissione finanze del Senato, un senatore a vita, membro del gruppo Misto, non partecipò alla riunione e fu sostituito da un deputato dell’Ulivo, argomentandosi che non si poteva modificare l’orientamento che quel senatore a vita aveva espresso nel voto di fiducia.
L’onorevole Menia (Alleanza Nazionale), intervenendo sull’ordine dei lavori, pone un’analoga questione: in particolare, egli segnala che, intervenuto per sostituire in Commissione un collega a seduta iniziata, il Presidente della Commissione riteneva in quella occasione di non tenere conto del voto espresso, adducendo il principio secondo il quale, se la sostituzione non è comunicata ad inizio seduta, essa è da ritenersi invalida. Egli rileva come ai sensi dell’art. 19, comma 4, del r.C. non si ricavi una indicazione precisa circa il momento nel quale debba essere effettuata la comunicazione di sostituzione.
Sul punto richiamato dai deputati intervenuti, la Presidenza ricorda come la gestione dei lavori delle Commissioni sia di competenza dei rispettivi presidenti; su di essa, quindi, la Presidenza d’Assemblea non può interferire.

a cura di Piero Gambale