Come si effettua il computo delle missioni con riferimento alle sedute-fiume?

14.11.2006

Nella seduta-fiume del 2 agosto 2006, nel corso dell’esame dell’A.C. 1475 (“Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), l’on. Leone (Forza Italia) solleva un’obiezione in ordine al fatto che la Presidenza, al momento della ripresa antimeridiana della seduta (sospesa alle ore 1.25 del 3 agosto), abbia dato lettura di un ulteriore elenco di deputati in missione a decorrere dalla ripresa medesima, in tal modo determinando un abbassamento del numero legale: ai sensi dell’art. 46, comma 2, del regolamento, infatti, i deputati impegnati per incarico avuto dalla Camera fuori dalla sua sede, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come presenti per fissare il numero legale.
La Presidenza fa presente di essersi attenuta ai principi regolamentari e alla costante e consolidata prassi applicativa, in base alla quale l’integrazione delle missioni è normalmente effettuata, oltre che all’inizio della seduta, anche nel caso di ripresa pomeridiana e notturna della stessa, nonché in caso di ulteriori sospensioni, salvo che queste non dipendano dalla mancanza del numero legale.
Sul punto si svolge poi uno specifico approfondimento in sede di Giunta per il regolamento (4 ottobre 2006). In tale ambito, dopo una preliminare ricostruzione della funzione e del significato giuridico degli istituti della missione e della seduta-fiume, e dopo aver riaffermato il ruolo delle fonti non scritte (che caratterizzano il diritto parlamentare, “consentendo i necessari adattamenti dell’ordinamento rispetto all’evoluzione del sistema politico”) il Presidente Bertinotti conferma l’assoluta correttezza di quanto avvenuto il 3 agosto 2006, in considerazione del fatto che, diversamente operando, essa avrebbe violato una regola oramai consolidata nella prassi e avrebbe determinato al contempo una lesione dei diritti dei singoli deputati legittimati ad essere collocati in missione.
Sempre il Presidente Bertinotti ricorda che l’unico precedente in cui un Vicepresidente di turno revocò, a fronte di osservazioni, l’annuncio delle missioni già effettuato è stato quello della seduta-fiume del 12 febbraio 1985 (alla ripresa antimeridiana della seduta, il 15 febbraio). Si trattò di decisione, però, legata ad una circostanza assolutamente peculiare, vale a dire la concomitante disamina, presso la Giunta per il regolamento, della modifica della disciplina delle missioni.

a cura di Piero Gambale