E’ possibile votare in Commissione Affari costituzionali per parti separate il parere sui presupposti di costituzionalità di un decreto-legge?

02.02.2007

Nel corso della seduta del 7 novembre 2006 della I Commissione, Affari Costituzionali del Senato, durante l’esame del disegno di legge n. 1132, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, il Presidente Bianco richiama l’attenzione su alcune questioni inerenti alla procedura di Commissione per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti costituzionali dei decreti-legge.
In particolare – dopo aver ricordato che la Commissione dispone di un termine di cinque giorni per esprimere il parere sui presupposti di costituzionalità, sebbene tale termine, in realtà, non sia mai stato applicato in forma severa – richiama l’art. 78, c.3, r.S., ai sensi del quale alla discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni gruppo, per dieci minuti ciascuno. A parere del Presidente, l’evoluzione dell’esperienza parlamentare rende necessaria la riconsiderazione di quel metodo – finora mai applicato – in modo da assicurare la piena conformità della procedura sui presupposti costituzionali, anche in Commissione, alla natura propria di una valutazione preliminare, sommaria e necessariamente tempestiva. Di conseguenza, si riserva di valutare l’opportunità di applicare anche in Commissione le regole della discussione limitata, con un intervento per gruppo, di dieci minuti, nel quale si intenda compresa anche la dichiarazione di voto, ferma restando la possibilità di eventuali interventi in dissenso.
I senatori Storace (AN) e Pastore (FI) manifestano le loro riserve circa le considerazioni svolte dal Presidente e sottolineano come in mancanza di una specifica disposizione del Regolamento che condizioni quella facoltà, ogni limitazione nel senso prospettato dal Presidente sarebbe arbitraria.
Il Presidente Bianco – precisando di non aver ipotizzato nessuna compressione dei tempi dell’esame – specifica che le indicazioni procedurali da lui indicate, circa il rinvio alle norme che regolano le procedure di Assemblea quando, per lo stesso caso, non vi siano disposizioni specifiche del Regolamento per le procedure in Commissione, corrispondono ad un principio generale.
La discussione – che ha un’eco nella seduta pomeridiana del 7 novembre 2006 dell’Assemblea – continua nella seduta dell’8 novembre della Commissione affari costituzionali. In apertura della seduta, il senatore Villone (Ulivo) chiarisce che le considerazioni svolte dal Presidente Bianco erano tese a scongiurare le difficoltà di funzionamento della Commissione, che deriverebbero da una frammentazione esasperata delle decisioni circa la sussistenza dei presupposti costituzionali sulle disposizioni del decreto-legge.
Il senatore Pastore (FI) precisa che le considerazioni svolte dalla sua parte politica nella seduta precedente riguardano non tanto la specialità della procedura per l’espressione del parere sui presupposti costituzionali dei decreti-legge, quanto piuttosto l’interpretazione data dal Presidente dell’art. 78, c. 4, r.S., che precluderebbe il normale svolgimento della discussione.
Il Presidente Bianco ribadisce di non voler comprimere i tempi di esame e ricorda che la procedura per il parere sui presupposti costituzionali si caratterizza per un termine assai breve, giustificato dalla circostanza che si tratta di una decisione semplice e limitata al riconoscimento o meno dei requisiti dell’urgenza e della necessità. Conclude il Presidente che, ovviamente, laddove venga proposto un numero limitato di pareri contrari su singole norme non è necessaria nessuna limitazione degli interventi e delle votazioni; al contrario, quando il numero delle proposte è talmente elevato da impedire uno svolgimento celere dell’esame, è opportuno organizzare i lavori facendo prevalere l’interesse istituzionale all’espressione del parere, propedeutico all’ulteriore corso dell’iter.
Il senatore Storace (AN), nel ribadire che a suo giudizio l’art. 78, c.4, r.S. assicura un diritto pieno a ciascun senatore, che non è suscettibile di interpretazioni restrittive, auspica che un’interpretazione definitiva delle norme regolamentari valga solo per il futuro, dopo che vi sarà stata una approfondita riflessione al riguardo e senza alterare l’andamento della procedura già in corso.
In seguito alla richiesta avanzata dal senatore Storace – che aveva sollecitato la presidenza dell’Assemblea ad esprimersi in merito alla questione – il Vicepresidente del Senato Angius, in apertura della seduta pomeridiana dell’Assemblea dell’8 novembre, comunica che il Presidente Marini ha confermato quanto già direttamente comunicato al Presidente della Commissione affari costituzionali in merito all’applicabilità in Commissione del comma 4 dell’articolo 78 del Regolamento; a parere del Presidente, infatti, tale disposizione riconosce a ciascun senatore il diritto di avanzare proposte di deliberazione per parti separate anche relativamente a singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione. Tuttavia, una volta riconosciuta l’esistenza di questo diritto, per la sua concreta applicazione non ci si può non rivolgere alle norme di carattere più generale che riguardano le votazioni per parti separate, come indicate nel comma 5 dell’articolo 102 del Regolamento: tale comma prevede, appunto, che, una volta richiesta la votazione per parti separate, l’Assemblea deliberi sulla proposta per alzata di mano, senza discussione. Solo una volta accolta la proposta stessa, si potrà procedere alla votazione per parti separate. Cosa che, analogicamente, non può non applicarsi anche in Commissione. A suffragare tale interpretazione, il Vicepresidente Angius richiama alcuni precedenti, del 3 agosto 1994 e, successivamente, del 13 e del 18 luglio 2006 e chiarisce che, tuttavia, di tale questione verrà investita la Giunta per il Regolamento.

Per un precedente relativo alla votazione in Assemblea per parti separate del parere ai sensi dell’art. 78 del Regolamento si veda la segnalazione È ammissibile la votazione per parti separate sui pareri della I Commissione del Senato in merito alla valutazione di necessità ed urgenza dei decreti-legge?, relativa alla seduta del 13 giugno 2006 dell’Assemblea del Senato.

a cura di Giovanna Perniciaro