Legge Costituzionale 2 Ottobre 2007, n. 1

07.01.2008

Il provvedimento (Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2007, n. 236), composto di un solo articolo, elimina dal quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione la frase: “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. L’ultimo comma dell’articolo 27 recita quindi ora: “Non è ammessa la pena di morte”. Con la modifica apportata scompare definitivamente dalla nostra Costituzione qualsiasi riferimento alla “pena di morte”

a cura di Laura Lamberti