I commi 376 e 377, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) contengono le disposizione volte a disciplinare la riforma della composizione del Governo e, di conseguenza, dell’articolazione generale dei Ministeri.
Per mezzo dell’art. 1, comma 376, della l. n. 244/2007 è stato disposto un «ritorno al passato» in ordine al limite del numero dei Ministeri con riferimento al testo originario del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (nel testo pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.), per mezzo del quale si era disposta la riduzione a 12 del numero dei Ministeri1 (si era nel pieno periodo riformista dell’Amministrazione sotto la regia dell’allora Ministro della Funzione pubblica Bassanini). Successivamente, il secondo Governo Berlusconi, appena insediato, per mezzo del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317), aveva disposto lo «scorporo» in due distinti dicasteri del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (del lavoro e delle politiche sociali, da una parte e della salute, dall’altra), e del Ministero delle attività produttive (delle attività produttive, da una parte e delle comunicazioni, dall’altra). Con il secondo Governo Prodi appena formato, si è raggiunto, invece, il numero di 18 ministeri per mezzo del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233), che ha rinominato il Ministero delle attività produttive in Ministero dello sviluppo economico (depauperandolo di numerose funzioni) ed «introdotto» il Ministero del commercio internazionale (che ha assunto competenze prima proprie del Ministero delle attività produttive), il Ministero della solidarietà sociale (che si è scisso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rinominato Ministero del lavoro e della previdenza sociale), ed ha diviso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel Ministero della pubblica istruzione e nel Ministero dell’università e della ricerca ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel Ministero dei trasporti e nel Ministero delle infrastrutture.
Dalla prossima legislatura, dunque, i Ministeri torneranno ad essere 12 (anche se la riforma originaria del d.lgs. n. 300/1999 non è mai stata attuata). Di certo c’è che il gravoso processo di separazione in altri Ministeri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del «super» Ministero delle attività produttive, che ha comportato costi e problematiche organizzative di non poco conto, dovrà ora arrestarsi e fare marcia indietro, dovendo far fronte alle innegabili problematiche di tipo organizzativo (questa volta di verso opposto) che, immancabilmente, si prospetteranno all’orizzonte.
Completa l’art. 1, comma 376, della l. n. 244/2007, la disposizione secondo la quale il numero totale dei componenti del Governo (Ministri con o senza il portafoglio, vice ministri e sottosegretari), non potrà essere superiore a sessanta, salvaguardando la pari opportunità tra uomini e donne garantite dall’art. 51, comma 1, della Costituzione.
I citati decreti legge, convertiti in legge, peraltro non vengono espressamente abrogati in toto dalla Finanziaria 2008 che ha disposto la riforma del Governo. L’art. 1, comma 377, della legge n. 244/2007, infatti, prevede che sono abrogate solo le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri de quibus, ivi comprese quelle di cui al d.l. n. 217/2001 (convertito dalla l. n. 317/2001) ed al d.l. n. 181/2006 (convertito dalla l. n. 233/181). Riguardo tale, ultimo provvedimento legislativo, inoltre, sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinqiues, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis. In sostanza, qualsiasi disposizione, contenuta in qualsivoglia provvedimento normativo (anche quelle contenute nei decreti legge di modifica della composizione dei Ministeri di cui si è detto, salvo le eccezioni appena esposte) incompatibile con quanto disposto dal citato art. 1, comma 376, della l. n. 244/2007 è abrogata. Non avendo la Finanziaria 2008 precisato dettagliatamente quali disposizioni debbano ritenersi abrogate, è da ritenere che si è dinnanzi ad una sorta di abrogazione implicita.
A complicare il quadro intervengono le eccezioni alla norma prima citate. Debbono, infatti, ritenersi compatibili con il nuovo quadro istituzionale esclusivamente le seguenti disposizioni del d.lgs. n. 181/2006:
– art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinqiues; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rimangono trasferite la Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l’Unità tecnica-finanza di progetto (UTPF), con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
– art. 1. commi 10 e 10-bis; disciplina transitoria del conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture trasferite dal decreto;
– art. 1, comma 12; la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive». Deve, dunque, intendersi, che anche nella prossima legislatura tale dicastero continuerà a chiamarsi «dello sviluppo economico»;
– art. 1, comma 13-bis; ; la denominazione «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ». Deve, dunque, intendersi, che anche nella prossima legislatura tale dicastero continuerà a chiamarsi «dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
– art. 1, comma 19, lettera a) e art. 22, lett. a); rimangono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport. A tal proposito sono state trasferite le connesse risorse finanziarie, umane e strumentali2. Per l’esercizio delle funzioni de quibus, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito il “Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive”, posto alle dipendenze del Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive3;
– art. 1, comma 19-bis e 19-quater; rimangono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di turismo prima attribuite al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. n. 300/1999. A tal proposito, nell’ambito delle strutture della citata Presidenza, è stato istituito il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo4, che è subentrato nelle funzioni alla soppressa Direzione generale del turismo prima operante presso il Ministero dello sviluppo economico;
– art. 1, comma 22-bis; rimane istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione con la relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità in parola opera in posizione di autonomia funzionale e svolge compiti di supporto tecnico al Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’art. 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;
– art. 1, comma 22-ter; permane la modifica del comma 2 dell’art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel senso che ogni assegnazione di compiti specifici a Ministri senza portafoglio o ad uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve essere, comunque intesa come attribuzione, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri (che può delegare a Ministri e Sottosegretari) o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– art. 1, comma 25-bis; permane la norma secondo la quale dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non possono derivare modifiche dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti trasferiti, tali da comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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1L’art. 2, del d.lgs. n. 300/1999, disponeva, infatti, che i dicasteri dovessero essere i seguenti: 1. Ministero degli affari esteri 2. Ministero dell’interno 3. Ministero della giustizia 4. Ministero della difesa 5. Ministero dell’economia e delle finanze 6. Ministero delle attività produttive 7. Ministero delle politiche agricole e forestali 8. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 9. Ministero delle infrastrutture dei trasporti 10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12. Ministero per i beni e le attività culturali.
2V. DPCM 4 maggio 2007, in G.U. 24 luglio 2007, n. 170.
3 V. DPCM 18 maggio 2006, in G.U. 20 maggio 2006, n. 116 – Conferimento di incarichi di Ministri senza portafoglio.
4 V. DPCM 8 gennaio 2007, DCPM 6 febbraio 2007 e DPCM 22 ottobre 2007 (in G.U. 21 gennaio 2008, n. 17).