Le questioni sull’ammissibilità degli emendamenti presenti in Commissione ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge vanno sottoposte al Presidente di Assemblea?

16.03.2007

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 24 gennaio 2007, durante l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cosiddetto “milleproroghe”, A.C. 2114), la Presidenza, prima di passare all’esame dell’articolo unico del disegno di legge di conversione e degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, ricorda che il Presidente della I Commissione, in ragione dell’elevato numero di proposte emendative presentate e del ristretto lasso di tempo a disposizione, si è riservato di vagliare l’ammissibilità degli emendamenti presentati, anziché – come di solito accade – prima della relativa discussione, nel corso del loro esame in sede referente, giungendo, alla conclusione di tale esame e dopo l’espressione dei pareri da parte delle altre Commissioni, a dichiarare taluni emendamenti inammissibili e mantenendone invece altri..
In particolare, la Presidenza della I Commissione ha ritenuto di mantenere tali proposte emendative nel testo, anche perché approvate con un’ampia maggioranza; infatti queste, pur non contenendo la proroga di termini legislativi, erano volte a consentire la rimessione in termini per l’esercizio di un diritto che, altrimenti, sarebbe da considerarsi estinto per il decorso del tempo (il riferimento è ad alcuni emendamenti sulla rimessione in termini ai fini della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali).
Dopo aver ricordato che i poteri presidenziali sull’ammissibilità degli emendamenti trovano esplicazione sia sulle questioni sottoposte dal Presidente della Commissione e sugli emendamenti presentati direttamente in Assemblea, sia sulle disposizioni introdotte dalla Commissione in sede referente senza il vaglio preventivo del Presidente della Camera (cfr. il parere della Giunta per il regolamento del 23 marzo 1988), la Presidenza della Camera sottolinea come sia da ritenersi vigente il principio alla stregua del quale le questioni di ammissibilità degli emendamenti sorte nel corso dell’esame in sede referente di disegni di legge di conversione devono essere sottoposte al Presidente della Camera.
In base a tale principio, è dunque da ritenersi esclusa la possibilità di votare in Commissione gli emendamenti di cui appaia dubbia l’ammissibilità (ed in tal senso non rileva la circostanza che l’approvazione degli emendamenti inammissibili sia avvenuta con un consenso ampio). Non a caso – evidenzia la Presidenza – da ciò è derivata la consolidata prassi per cui, ove non sia stato consultato preventivamente il Presidente della Camera, gli emendamenti di dubbia ammissibilità sono ritirati dai presentatori in Commissione ai fini della loro nuova presentazione in Assemblea. Conseguentemente, il Presidente della Camera espunge dal testo del disegno di legge di conversione i commi 8-quinquies, 8-sexies, 8-septies e 8-octies dell’articolo 6.
Il Presidente della Camera affronta poi, su di un piano più generale, la questione relativa alla differenza esistente sul piano dei criteri di ammissibilità degli emendamenti tra la Camera ed il Senato, che, in particolare per ciò che concerne i decreti legge e il disegno di legge finanziaria, rischia di determinare una sostanziale lesione del principio costituzionale del bicameralismo paritario.
Sul punto, la Presidenza ricorda che da tale differenza di regime non può in alcun caso derivare una scelta interpretativa che vanifichi le norme regolamentari che la Camera si è data.

La questione è stata poi oggetto di esame nelle sedute della Giunta per il regolamento della Camera del 28 febbraio 2007 e del 13 marzo 2007.

a cura di Piero Gambale