L’iniziativa legislativa sui rapporti fra Stato e confessioni religiose è riservata al Governo?

17.04.2007

Nella relazione del Presidente Bertinotti, allegata al resoconto del 28 febbraio scorso della Giunta per il regolamento, si affronta – fra gli altri argomenti – la questione dell’ammissibilità dell’iniziativa legislativa parlamentare riguardo ai progetti di legge di regolazione dei rapporti fra Stato e confessioni religiose; questione sorta a seguito della presentazione da parte del deputato Boato di due proposte di legge, concernenti rispettivamente l’approvazione dell’Intesa tra il Governo e la Tavola Valdese e la modifica della legge di approvazione dell’intesa tra il Governo e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
Partendo dal presupposto che l’art. 8 Cost. prevede espressamente che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze e dato che le intese finora stipulate prevedono espressamente che il Governo presenti alle Camere il relativo disegno di legge di approfondimento, il Presidente passa preliminarmente in rassegna aspetti problematici e profili favorevoli all’ammissibilità di tali proposte di iniziativa parlamentare.
In favore dell’ammissibilità, il Presidente rileva che:
– dalla riserva di legge prevista dalla Costituzione non si deduce un’attribuzione di tale competenza in via esclusiva al Governo;
– la stipula delle intese rappresenta un presupposto costituzionalmente necessario per l’inserimento nell’ordinamento di una legge che regoli i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose; tale aspetto presenta aspetti di affinità con le leggi di ratifica dei trattati internazionali, per le quali già nel 1999 (cfr. la seduta della Giunta per il regolamento del 5 maggio 1999) la Giunta si è espressa a favore dell’ammissibilità dell’iniziativa legislativa parlamentare, dal momento che, come del resto anche nel caso delle intese, “non esistono disposizioni costituzionali o regolamentari, e neppure di rango legislativo, in forza delle quali risulti espressamente precluso l’esercizio dell’iniziativa parlamentare in questa materia”;
– a differenza degli atti di ratifica dei trattati internazionali, le intese con le confessioni religiose assumono esclusivamente valenza interna.
A rafforzare la tesi dell’ammissibilità, il Presidente richiama, inoltre, il precedente creato, nella XIV legislatura, in seguito all’ammissione della proposta di legge Bianchi Clerici (A.C. 656, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento), sulla quale – vista l’incidenza su materie oggetto della legge che regola i rapporti far Stato e Unione delle comunità ebraiche – il Governo aveva in un primo momento espresso dubbi di compatibilità con l’art. 8 Cost.

A fronte di tale quadro, il Presidente della Camera non manca tuttavia di mettere in rilievo gli aspetti che potrebbero far propendere per l’inammissibilità di tali proposte di iniziativa parlamentare:
– la creazione, nel caso di approvazione di una iniziativa parlamentare in materia di rapporti con le confessioni religiose, di un vincolo per l’esecutivo all’attuazione di un’intesa;
– inoltre, la particolare difficoltà di verificare la effettiva conformità del testo presentato dal singolo deputato con l’intesa effettivamente stipulata, stante il fatto che per tali intese non esiste una forma di pubblicità analoga a quella prevista per i trattati internazionali.

Alla luce, in particolare, dell’assenza di espresse disposizioni costituzionali o regolamentari, né di rango legislativo, che precludano l’esercizio dell’iniziativa parlamentare in questa materia, e vista la prevalenza degli argomenti a favore rispetto a quelli contrari, il Presidente si esprime conclusivamente a favore dell’ammissibilità di tali proposte. Il Presidente specifica, peraltro, che l’assegnazione di proposte di legge di tale natura comporta per la Commissione di merito la necessità di verificare oltre che gli esatti termini degli accordi esistenti fra lo Stato e le singole confessioni religiose coinvolte, la conformità del contenuto di tali proposte di legge con gli stessi, e sottolinea come tale verifica costituisca condizione necessaria per la prosecuzione dell’iter legislativo.

a cura di Giovanna Perniciaro