Nel corso dell’esame in Assemblea, può essere avanzata la richiesta di parere del CNEL anche se il CNEL era stato già audito in Commissione?

05.11.2007

La Giunta per il regolamento del Senato si è riunita il 24 ottobre 2007 ai sensi dell’art. 18, comma 3, del regolamento al fine di discutere una decisione di inammissibilità di una richiesta di parere al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, assunta dalla Presidenza nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del giorno precedente, mentre era in discussione l’A.S. 1819 (Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale). La questione su cui la Giunta è stata chiamata ad esprimersi ha riguardato, in particolare, l’interpretazione dell’art. 98 del regolamento del Senato, concernente la richiesta di parere al CNEL, la quale, secondo la lettera della disposizione, può essere avanzata da “ciascun senatore, prima della chiusura della discussione generale”, e i suoi rapporti con l’art. 49 del medesimo regolamento, ove consente alle commissioni di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere parere su questioni al loro esame. Il Presidente del Senato ha ritenuto inammissibile la richiesta di parere avanzata dal sen. Calderoli (LNP), in quanto il CNEL era stato audito dalla Commissione di merito, nell’ambito delle audizioni concernenti il disegno di legge di conversione del decreto-legge. Nel corso della seduta della Giunta per il regolamento, il Presidente, inoltre, ha espressamente mantenuto fermo l’orientamento già assunto dalla medesima Giunta nel parere reso il 23 ottobre 2001, nel quale questa era stata adottata una interpretazione particolarmente restrittiva del dettato regolamentare dell’art. 98, equiparando la richiesta di parere al CNEL alla questione sospensiva e sottomettendola quindi ai termini dell’art. 93, comma 1, del regolamento. Di conseguenza, in quella occasione la Giunta aveva deciso di escludere che la richiesta di parere al CNEL potesse essere avanzata dopo l’inizio della discussione generale, salvo quando, a discrezione del Presidente, ciò fosse giustificato da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito. Invero, nel caso di specie, come ricordato dallo stesso Presidente durante la seduta della Giunta, il sen. Calderoli aveva presentato alla Presidenza la richiesta ai sensi dell’art. 98, comma 1, del regolamento per iscritto, con un lieve anticipo rispetto alla dichiarazione di apertura della discussione generale, benché i resoconti riportino tale richiesta successivamente all’apertura della discussione generale. Lo stesso Calderoli aveva altresì tempestivamente richiesto di intervenire sull’ordine dei lavori. Nel corso della discussione in seno alla Giunta per il regolamento si sono affermate posizioni sia di sostegno che di disaccordo con la decisione presidenziale, rispecchiando le posizioni assunte nel dibattito in Assemblea del giorno precedente e, del resto, la divisione tra maggioranza e opposizione. In particolare, il sen. Manzella (Ulivo) ha ricordato come la coincidenza di scopo tra questione sospensiva e richiesta di parere al CNEL si evidenziasse già nei lavori preparatori della riforma regolamentare del 1971. Di conseguenza, la precedente reiezione della questione sospensiva avvenuta nella stessa seduta avrebbe comunque dovuto determinare la preclusione di una ulteriore votazione su un oggetto teleologicamente coincidente, qual è appunto la richiesta ex art. 98 del regolamento. Inoltre, da un punto di vista sostanziale, la decisione presidenziale sarebbe suffragata anche dall’affermarsi progressivo del ruolo dell’istruttoria legislativa nelle Commissioni – su cui è intervenuta anche la circolare del 10 gennaio 1997 – che va a costituirsi come il momento proprio della richiesta di acquisizione di pareri e, in generale, di apporti esterni alla decisione legislativa. All’opposto, la sen. Alberti Casellati ed il sen. Centaro (FI) hanno contestato la decisione della Presidenza, sottolineando come, a norma dell’art. 10, comma 1, della l. 30 dicembre 1986, n. 936 (e in particolare, in base alla distinta disciplina delle lettere f) e g) dello stesso comma), si dovesse marcare una netta differenza tra le osservazioni rese dal CNEL alla 5a Commissione del Senato nel corso dell’esame in sede referente e il parere oggetto della richiesta formulata nel dibattito in Assemblea. Su questo specifico punto ha replicato la sen. Finocchiaro (Ulivo), la quale ha ritenuto che l’intervento del CNEL durante l’esame in Commissione sarebbe da ricondursi proprio alla fattispecie del parere di cui parla l’art. 98 del regolamento In conclusione, il Presidente ha ritenuto di ribadire la decisione precedentemente assunta, sia in base a valutazioni di carattere sostanziale di garanzia della certezza della votazione, sia nello specifico del procedimento di conversione dei decreti-legge.

a cura di Giovanni Piccirilli