E’ ammissibile la presentazione di un ordine del giorno al bilancio interno della Camera contrastante con la disciplina regolamentare sui gruppi “in deroga”?

14.01.2008

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 19 settembre 2007, la Presidenza, esaminando gli ordini del giorno presentati al Doc. VIII, n.4 (Conto consuntivo Camera 2006 e progetto di bilancio 2007), ai fini della loro ammissibilità, si pronuncia in particolare sull’ordine del giorno Gregorio Fontana n.9/Doc.VIII n.4/108, volto a impegnare l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei questori ad eliminare – limitando esclusivamente il finanziamento dei gruppi costituiti in deroga – qualsiasi maggior onere derivante dalla costituzione di gruppi di consistenza inferiore a venti deputati. Esso impegna altresì l’Ufficio di Presidenza ad eliminare i maggiori oneri connessi all’elezione dei segretari di Presidenza, su richiesta dei gruppi costituiti in deroga.
La Presidenza ricorda che in questo caso il problema che si pone è quello della compatibilità degli impegni richiesti con le norme del regolamento della Camera che prevedono il carattere necessitato dell’attribuzione a tutti i gruppi parlamentari di locali, nonché di contributi a carico del bilancio della Camera (art. 15, c.3, primo periodo); l’obbligo di procedere a tale dotazione di risorse sulla base dei seguenti parametri: a) le esigenze di base comuni ad ogni gruppo; b) la consistenza numerica dei gruppi stessi (art. 15. c. 3, secondo periodo); c) la parità di trattamento per i segretari di Presidenza, con l’unica differenza prevista per i segretari eletti su richiesta dei gruppi costituiti in deroga (art. 5, comma 7).
Alla luce di tale quadro regolamentare, la Presidenza non può essere chiamata ad eliminare puramente e semplicemente i maggiori oneri derivanti dall’applicazione di una norma del regolamento, mentre è sicuramente possibile dar luogo ad una riduzione dei contributi e delle dotazioni, sulla base di deliberazioni di carattere generale che fondino la distinzione tra i gruppi esclusivamente sulla base di una diversa considerazione del parametro della consistenza numerica e non sul titolo in base al quale il gruppo risulta costituito.
In altri termini, la Presidenza ricorda che l’ordine del giorno in questione è ammissibile ove l’impegno sia riformulato nel senso di prevedere la riduzione, nel rispetto dei parametri fissati dalle norme regolamentari richiamate (art. 15, comma 3) i contributi e le dotazioni destinati ai gruppi di minore consistenza numerica e non l’eliminazione tout court , che finirebbe per porre i gruppi su un piano di disparità formale.

a cura di Piego Gambale