Le votazioni in Assemblea delle proposte di contestazione delle elezioni formulate dalla Giunta delle elezioni vanno effettuate a scrutinio segreto?

14.01.2008

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 5 giugno 2007, l’on. Leone (FI) interviene sull’ordine dei lavori in relazione alle modalità di voto da adottare in Assemblea sulla relazione della Giunta delle elezioni sulle elezioni contestate dei deputati Neri, per la XXV Circoscrizione Sicilia 2 (Doc. III, n.1), e Bodega, per la circoscrizione Lombardia 2 (Doc.III, n.2), in relazione all’asserita violazione della disciplina relativa alle ineleggibilità/incompatibilità contenuta nel T.U. 361 del 1957 e nel decreto-legge n.1/2006, convertito in legge n.22/2006.
Ad avviso dell’on. Leone (FI), l’articolo 49 del regolamento Camera, ove richiede che le votazioni riguardanti persone siano effettuate a scrutinio segreto, si applicherebbe anche ad una votazione che riguarda l’elezione contestata di un deputato; non osterebbe a ciò il dettato dell’art. 2, comma 2, del regolamento della Giunta delle elezioni che individua, come votazioni non riguardanti le persone, quelle in ordine alla decadenza, ossia allo status di un parlamentare, che può conseguire dalla ineleggibilità o dalla incompatibilità.
Della questione è stata investita la Giunta per il regolamento che, nella seduta del 6 giugno 2007, ha esaminato i termini dell’assimilabilità delle votazioni delle proposte della Giunta delle elezioni a quelle riguardanti le persone. Al riguardo gli elementi da esaminare sono, ad avviso della Giunta per il regolamento, i seguenti: la disciplina regolamentare, in particolare quella specifica del nuovo regolamento della Giunta delle elezioni; b) i canoni interpretativi in materia di voto segreto elaborati dalla stessa Giunta delle elezioni nelle sedute del 7 febbraio e del 7 marzo 2002; c) i precedenti in materia.
Da questo triplice ordine di elementi, si ricava l’impossibilità di procedere ad una assimilazione, ai fini delle modalità di votazione, delle votazioni riguardanti persone con quelle relative alle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni, essenzialmente in ragione del fatto che la ratio delle disposizioni scritte e di quelle non scritte è quella di una valutazione sullo status del deputato – in merito alla ricorrenza e alla regolarità dei titoli di ammissione, nonché alla presenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità – che incide sulla regolare composizione del plenum della Camera.

a cura di Piero Gambale