E’ ammissibile la questione sospensiva durante la discussione degli articoli?

18.02.2008

Nel corso della seduta antimeridiana dell’Assemblea, di mercoledì 5 dicembre 2007, durante la votazione degli emendamenti all’atto Senato n. 1872 (“Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza”), il senatore D’Ambrosio (PD-Ulivo) propone di sospendere l’esame del provvedimento e di deferirne l’esame in sede referente alla Commissione giustizia, anziché alla Commissione affari costituzionali.
Il senatore Palma (FI) obietta che, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Regolamento, la questione sospensiva nei confronti degli articoli e degli emendamenti è inammissibile.
Il senatore Castelli (LNP), richiamando l’articolo 93, comma 1, del Regolamento (ai sensi del quale il Presidente ha la facoltà di ammettere una questione sospensiva «anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio del dibattito») chiede invece al Presidente di esercitare tale facoltà e di proporre all’Aula la questione sospensiva, sulla base del “nuovo elemento” emerso durante la discussione.
Il Presidente chiarisce che il Regolamento prevede esplicitamente che su articoli ed emendamenti la questione sospensiva formale non possa essere posta e che, pertanto, l’unica possibilità è quella, avanzata dal senatore Calderoli, di sospendere per mezz’ora la seduta per affrontare la questione emersa in Commissione, con la presenza del Governo.
Dopo un intervento del senatore Boccia (PD-Ulivo), per il quale la valutazione circa l’opportunità di sospendere la seduta spetta unicamente al relatore, Il Presidente accoglie la proposta del senatore Calderoli e sospende la seduta per mezz’ora, pregando il presidente Bianco di riunire i senatori della 1a Commissione permanente per esaminare la questione.

a cura di Giovanna Perniciaro