Un gruppo può invocare questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferiti ai diritti di cui alla prima parte della Costituzione?

10.09.2008

Nel corso della seduta pomeridiana dell’Assemblea della Camera dell’8 luglio 2008, durante l’esame del disegno di legge in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (A.C. 1442, cd. “lodo Alfano”), il Presidente, ha risposto negativamente allo opposizioni che richiedevano l’applicazione dell’art. 24, comma 12, ultimo periodo, del regolamento, secondo cui, su richiesta di un gruppo, un provvedimento può essere escluso dal regime di contingentamento dei tempi di discussione in quanto concernente questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.
A tal fine, la Presidenza ha richiamato una precedente interpretazione proposta dal Presidente Violante nella XIII legislatura, il quale, dopo aver discusso la questione presso la Giunta per il regolamento, aveva precisato che, ai fini del riconoscimento dell’eccezionale rilevanza politica, sociale o economica, in relazione ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, occorre che il progetto di legge incida direttamente sulla disciplina di tali diritti ovvero, quanto meno, sulle condizioni sostanziali per il loro esercizio, nell’uno e nell’altro caso con modalità che si configurino come del tutto inedite ovvero appaiano assolutamente divergenti rispetto alla regolamentazione vigente.
Il Presidente ha, altresì, precisato che, visto il carattere eccezionale della norma regolamentare – finora mai oggetto di applicazione –, è richiesta la sussistenza di una diretta incidenza sulla disciplina del diritto medesimo ovvero sulle condizioni sostanziali per il suo esercizio, non risultando a questo fine sufficiente una generica attinenza al contenuto di esso. Nel caso di specie, la Presidenza aveva già negato la diretta attinenza tra il disegno di legge in discussione e l’art. 24 Cost. in occasione del diniego dello scrutinio segreto (determinante ai fini della possibilità di contingentamento dei tempi sin dalla prima calendarizzazione del provvedimento).

a cura di Piero Gambale e Giovanni Piccirilli