Il “lodo Alfano” è una legge ordinaria relativa agli organi costituzionali dello Stato? Incide sul diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.?

10.09.2008

Nel corso della seduta pomeridiana dell’Assemblea della Camera dell’8 luglio 2008, durante l’esame del disegno di legge in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (A.C. 1442, cd. “lodo Alfano”), il Presidente è intervenuto per rispondere ai numerosi richiami al regolamento avanzati dai rappresentanti dell’opposizione nel corso della seduta antimeridiana, che contestavano la scelta della Presidenza di sottoporre il provvedimento al regime di contingentamento dei tempi, benché fosse iscritto per la prima volta nel calendario dell’Assemblea. In particolare, i deputati Franceschini (Pd) e Donadi (Idv) sostenevano che la materia rientrasse in quelle su cui l’art. 49, comma 1, del regolamento consente la richiesta di scrutinio segreto – essendo relativa agli organi costituzionali dello Stato e incidendo sul diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., analogamente al “precedente” costituito dall’art. 1 della legge n. 140 del 2003 (successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2004) – e, di conseguenza, fosse applicabile l’art. 24, comma 12, primo periodo, del regolamento, che, in assenza dell’unanimità tra i gruppi, impedisce appunto l’applicazione del contingentamento dei tempi sin dalla prima calendarizzazione del provvedimento.
La Presidenza ha risposto negativamente alla richiesta dell’opposizione, facendo presente che la disciplina proposta non può essere considerata relativa agli organi costituzionali dello Stato, bensì riguardante la posizione soggettiva dei titolari delle relative cariche di vertice. Appoggiandosi su quanto sostenuto dal Presidente Casini (in particolare nella seduta della Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, ai fini della possibilità di richiedere il voto segreto), il Presidente ha affermato che per leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato e delle regioni devono intendersi esclusivamente i complessi normativi che riguardano la posizione dell’organo medesimo nell’ordinamento o ne regolano l’esercizio di poteri costituzionali, non rientrando in tale categoria i provvedimenti che non riguardano le caratteristiche strutturali e funzionali degli organi di Governo, bensì la posizione soggettiva dei titolari delle relative cariche di vertice.
La Presidenza ha altresì escluso che il provvedimento potesse incidere sul diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Pur dichiarando di non poter valutare in quale misura il disegno di legge presentato dal Governo superi le censure di costituzionalità rilevate a suo tempo dalla Corte costituzionale, ma di poter svolgere una valutazione del testo ad un fine meramente procedurale, la Presidenza ha rilevato che il disegno di legge determina sotto il profilo processuale una situazione esclusivamente temporanea (limitata alla durata del mandato istituzionale dei soggetti interessati) di non sottoponibilità al processo penale, ovvero di sospensione dei processi penali in corso: pertanto, esso non incide di per sé sui diritti sopra richiamati, destinati a restare inalterati atteso che, venuta meno la sospensione stessa, il processo riprenderebbe il suo corso.

a cura di Piero Gambale e Giovanni Piccirilli