Possono essere presentati in Assemblea emendamenti a un disegno di legge collegato “nuovi”, ma volti a recepire pareri di altre Commissioni?

01.10.2008

Nel corso della seduta pomeridiana di mercoledì 24 settembre 2008 delle Commissioni Riunite I, Affari costituzionali, e V, Bilancio, della Camera, il Presidente della I Commissione Bruno (PdL) ha accolto parzialmente il rilievo formulato nella seduta antimeridiana dal deputato Zaccaria (PD), rispetto alle conseguenze derivanti dalla configurazione del disegno di legge di iniziativa governativa in esame recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (A.C. 1441-bis) come “collegato alla manovra finanziaria”.
In particolare, in forza dell’art. 123-bis, comma 3-bis, r.C. e delle relative prassi applicative, i provvedimenti così qualificati sono sottoposti ad un peculiare regime di presentazione degli emendamenti in Assemblea, più restrittivo rispetto a quello in vigore per le iniziative legislative «ordinarie»: infatti, è esclusa la possibilità di presentare in Assemblea proposte emendative che non siano state già presentate e respinte in Commissione, ad eccezione di quelle che si riferiscono a parti modificate. Per rimediare a questo effetto, accogliendo la richiesta del deputato Zaccaria, il Presidente Bruno ha stabilito che le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva, formulate come modifiche al testo e non recepite dai relatori, possano essere considerate come emendamenti presentati in Commissione e, pertanto, suscettibili di essere ripresentati in Assemblea.

a cura di Cristina Fasone