Nuovi criteri per il vaglio sul contenuto proprio del disegno di legge finanziaria (e sull’ammissibilità degli emendamenti a finanziaria e bilancio).

28.11.2008

Nel corso della seduta pomeridiana del 2 ottobre 2008, la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha espresso il suo parere al Presidente dell’Assemblea sulla conformità del disegno di legge finanziaria per il 2009, A.C. 1713, alla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, relativamente alla presenza di disposizioni estranee al suo oggetto (art. 120, comma 2, r. C.). Il Presidente della Commissione, on. Giorgetti, ha rilevato che i limiti di contenuto proprio della legge finanziaria, stabiliti dall’art. 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978, risultano integrati in via sperimentale per l’anno 2009 da quelli fissati nell’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pertanto, l’esclusione di norme di delega, di quelle di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio (salvo che si caratterizzino per un rilevante miglioramento nel contenuto del livello massimo del ricorso al mercato e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni inclusi nel bilancio pluriennale), di quelle che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata a sostegno dell’economia, se si configurano come interventi di tipo localistico e microsettoriale, e la previsione secondo la quale le norme in essa contenute dispiegano i loro effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato dal bilancio pluriennale, devono essere coordinate secondo il combinato disposto dei due citati articoli. Con la nuova disciplina sono escluse tout court le disposizioni finalizzate direttamente al rilancio e al sostegno dell’economia nonché di carattere organizzatorio (a prescindere, quindi, dal loro effetto benefico sui saldi), microsettoriale e localistico. Nel parere adottato la Commissione Bilancio non ha rinvenuto violazioni delle suddette disposizioni.
Successivamente, nella seduta antimeridiana del 28 ottobre 2008, in sede di valutazione dell’ammissibilità degli emendamenti all’A.C. 1713 (oltre 800 le proposte emendative presentate), il Presidente Giorgetti ha segnalato di essersi attenuto alle indicazioni fornite in occasione del parere espresso al Presidente della Camera. In particolare, per quanto concerne la principale innovazione apportata dal decreto-legge n. 112 del 2008, si è pronunciato per l’inammissibilità delle proposte emendative volte ad introdurre incentivi a favore del sistema produttivo nel suo complesso o di suoi comparti, come il credito d’imposta, anche se la proposta emendativa in questione (emendamento Boccia, PD, n. 2.489) incideva esclusivamente sul meccanismo di concessione dell’agevolazione, senza intervenire sulla norma istitutiva. Parimenti, contrariamente a quanto accaduto in passato, non sono stati ammessi gli emendamenti diretti a favorire la crescita economica attraverso il sostegno al reddito disponibile di categorie particolarmente svantaggiate. Il Relatore per il disegno di legge finanziaria, on. Gaspare Giudice (PdL), ha avvertito che gli emendamenti dichiarati inammissibili, se ripresentati nei confronti degli altri provvedimenti che si inscrivono nel quadro della manovra finanziaria, i disegni di legge n. 1441-bis sulla semplificazione e la competitività, 1441-ter sullo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 1441-quater di delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, il decreto-legge n. 158 del 2008 sugli enti locali e i decreti-legge n. 155 e 157 del 2008 sulla tutela del sistema creditizio, ben possono superare il vaglio dell’ammissibilità.
Infine, si rileva che, come affermato dal Presidente Giorgetti nel corso della medesima seduta, anche i criteri per l’espletamento del giudizio di ammissibilità sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per il 2009, A.C. 1714, sono stati modificati in via sperimentale per il prossimo esercizio finanziario dall’art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. A differenza di quanto previsto negli anni precedenti, senza apportare modifiche ai saldi di finanza pubblica, è consentito rimodulare le dotazioni finanziarie, anche se determinate da disposizioni legislative sostanziali, tra i programmi di ciascuna missione di spesa, ad eccezione delle spese obbligatorie, di quelle in annualità e a pagamento differito. Viene così superato il criterio del c.d. “fattore legislativo”, finora osservato come limite all’emendabilità del bilancio e tendenzialmente ricavabile dalla lettura dell’art. 81, comma 3, Cost., secondo il quale “con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

a cura di Cristina Fasone