Il Presidente della Camera può modificare la composizione delle Giunte in caso di passaggio di gruppo di uno dei membri?

09.03.2009

A seguito del passaggio dell’onorevole Francesco Pionati dal Gruppo dell’UDC al Gruppo Misto, la composizione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati (cfr. art. 18 r. C.), che per prassi tiene conto della consistenza numerica dei gruppi, analogamente a quanto avviene per la composizione delle altre giunte (cfr. art. 16 per la Giunta per il regolamento e 17 r.C per la Giunta delle elezioni), registra un’alterazione della proporzionalità nella rappresentanza dei gruppi parlamentari (“intollerabile”, ad avviso della Presidenza: cfr. la seduta della Giunta per il regolamento del 13 gennaio 2009). In particolare il Gruppo Misto risulta “sovra rappresentato” in rapporto agli altri Gruppi presenti nella Giunta per le autorizzazioni (Gruppo Misto: ventidue componenti, 2 rappresentanti in Giunta; Gruppo IDV ventisette componenti, un solo rappresentante; Gruppo Lega Nord: sessanta componenti, due rappresentanti; Gruppo UDC: trentaquattro componenti, zero rappresentanti).
Quanto ai possibili rimedi volti a sanare tale situazione, la Presidenza ricorda che nulla quaestio per le variazioni nelle composizioni di tali organi (successive alla costituzione e in ragione delle sopravvenute modifiche nei gruppi) avvenute con il concorso positivo dei deputati interessati (dimissioni spontanee). Al contrario, in mancanza di cooperazione da parte dei soggetti interessati o dei Gruppi parlamentari coinvolti, sorge in capo al Presidente d’Assemblea una responsabilità diretta di assicurare il buon andamento complessivo dei lavori parlamentari cui si ricollega l’esercizio di un potere di “revoca” avente natura di rimedio straordinario ed eccezionale.
La Presidenza ricorda che la prassi è nel senso di consentire un tale potere di intervento presidenziale sia con riferimento agli organi di nomina presidenziale (Giunta per le autorizzazioni nella XII legislatura) sia con riferimento alle Commissioni bicamerali (X legislatura: Commissione d’inchiesta sul terrorismo; XIII legislatura Commissione di vigilanza RAI).
Quanto alle modalità di esercizio di tale potere presidenziale di “revoca”, la Presidenza della Camera ritiene di poter chiedere presidente del Gruppo interessato (nel caso di specie, il Gruppo misto) di indicare quale dei due rappresentanti debba intendersi confermato, procedendo quindi alla revoca dell’altro componente appartenente al medesimo Gruppo ed alla sua sostituzione con un rappresentante del Gruppo dell’UDC, previa indicazione – come prassi – di una rosa di nomi da parte della presidenza di quest’ultimo Gruppo.
Nel caso di specie, il deputato Pionati è stato eletto vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni: ciò non limita affatto, ad avviso della Presidenza, l’esercizio di tale potere, in quanto la revoca del deputato dalla Giunta, facendo venir meno il presupposto indispensabile per ricoprire la carica di vicepresidente, ossia l’appartenenza all’organo, provoca, quale effetto accessorio rispetto alla revoca, la decadenza dalla carica di vicepresidente.
La vicenda si è conclusa, il 14 gennaio 2009, con la presentazione delle dimissioni da membro della Giunta delle autorizzazioni da parte del deputato Pionati, il quale peraltro ha ricordato che nella scorsa legislatura tre vicepresidenti, tra Camera e Senato, cambiarono gruppo, senza essere sostituiti.

a cura di Piero Gambale