I fotografi e teleoperatori nelle tribune della stampa devono rispettare la privacy dei deputati?

24.04.2009

Nel corso della seduta dell’Assemblea della Camera del 25 marzo 2009, durante la discussione dell’A.C. 2263-A (“Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2009: Produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, il deputato Brigandì (LNP)) ha reiterato alla Presidenza della Camera la richiesta, rivolta nella precedente seduta del 24 marzo 2009, durante la discussione del Disegno di legge A.C. 2105-A (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”), circa l’esistenza di un’autorizzazione data a fotografi e teleoperatori presenti in tribuna ad effettuare riprese ravvicinate sui banchi dei deputati, al punto da rilevare, e poi pubblicare, il contenuto di documenti a disposizione del parlamentare.
A suo parere, l’esistenza o meno di un’autorizzazione che in tal senso acconsenta a simili pratiche è questione dirimente. Modalità particolarmente invasive della libertà di svolgimento delle attività svolte dal deputato in Aula investono il sistema di garanzie derivanti dall’articolo 68 della Costituzione, nonché la tutela della privacy del singolo deputato, potendo le stesse costituire fatti penalmente rilevanti. L’autorizzazione in parola sarebbe poi incoerente rispetto al divieto per il deputato di fotografare in Aula un collega con il telefono cellulare. Di contro, qualora manchi simile autorizzazione, si chiede se tra i provvedimenti che la Presidenza intende adottare vi sia anche quello di prevedere nelle tribune riservate alla stampa la presenza di commessi che evitino simili accadimenti.
In proposito, talune obiezioni sono state sollevate dal deputato Giachetti (PD). A suo avviso, ulteriori e particolari autorizzazioni rispetto a quella canonica, che in ragione di una tecnologia in evoluzione possano garantire la privacy dei deputati, non pare possano prevedersi. Esiste e resta il problema di un diritto alla privacy che va garantito, ma la problematica di cui si dibatte andrebbe ricondotta all’esigenza di un appello alla deontologia professionale dei giornalisti nell’esercizio della loro attività e non, invece, all’idea di porre vincoli, ostacoli o filtri all’azione e all’informazione dei fotografi.
La Presidenza di turno, per quanto non abbia potuto soddisfare la richiesta nell’immediato, in un primo momento, ha ritenuto di ricordare che i fotografi e i cineoperatori che accedono alle tribune della stampa sono singolarmente individuati e autorizzati secondo i criteri consolidati che presiedono al loro accesso. Non costituiscono oggetto di autorizzazione né di sindacato, allo stato, le modalità o gli strumenti con i quali i fotografi e i teleoperatori esercitano la professione. Successivamente, ha precisato che un’autorizzazione esiste ed è stata data in un momento in cui il problema segnalato non si poneva. Resta perciò da chiarirne la portata, determinando cioè fin dove l’autorizzazione si possa estendere: la questione sollevata è delicata, intrecciando profili costituzionali e parlamentari diversi, interessando la funzione del Parlamento, l’articolo 68 della Costituzione, l’articolo 64 della Costituzione che garantisce la pubblicità dell’attività della Camera, il diritto alla privacy, i limiti a tale diritto imposti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e le regole del diritto di cronaca all’interno dell’Aula.
Per questi motivi, la Presidenza di turno ha ritenuto di investire del problema l’Ufficio di Presidenza, dichiarando che, in particolare, il Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna, presieduto dal Vicepresidente Lupi, sta già approfondendo la questione.

a cura di Maria Lucia Beneveni