La parte comune a più emendamenti posta in votazione può essere priva di senso compiuto?

30.04.2009

Nel corso della seduta antimeridiana dell’Assemblea del Senato del 24 marzo 2009, durante la discussione del disegno di legge S. 10 e abbinati (Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento), la senatrice Finocchiaro (Pd) ha sollevato obiezioni rispetto alle modalità di votazione degli emendamenti, rilevando che la prima parte di alcuni di essi – posta in votazione autonomamente dalla Presidenza, in modo da determinare, ove respinta, la preclusione di tutte le proposte emendative che la contenevano – risultava priva di senso. In particolare, ha contestato il fatto che siano stati messi in votazione termini che non consentivano neanche “di costruire un periodo con soggetto e predicato”. Dopo alcune votazioni, anche la senatrice Incostante (Pd) ha chiesto chiarimenti circa il significato delle preclusioni conseguenti alla bocciatura della prima parte comune a più emendamenti.

Il Presidente ha risposto anzitutto alla senatrice Finocchiaro richiamando le indicazioni della Giunta per il Regolamento, secondo le quali il Presidente può tener conto dei principi e delle parole identiche per mettere in votazione una parte dell’emendamento e dichiarare preclusa la restante. Ha poi precisato alla senatrice Incostante che, secondo una prassi ultradecennale, una volta bocciato il principio comune, restano preclusi tutti gli emendamenti ad esso collegati.

a cura di Rosella Di Cesare