Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 10 marzo 2009, durante la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2009 (Svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie: C. 2227-A), l’onorevole Bressa (PD), intervenendo per un richiamo al regolamento, solleva obiezioni sulle dichiarazioni di inammissibilità relative all’emendamento Franceschini 1.28. Il deputato lamenta un’impropria applicazione dei parametri posti a fondamento dell’esercizio del potere presidenziale. La Presidenza ricorda che agli emendamenti riferiti ai decreti-legge si applica, oltre al criterio generale stabilito dall’articolo 86, comma 1, r.C. anche quello più rigoroso dell’articolo 96-bis, comma 7 del r.C., secondo cui sono dichiarati inammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, e fa presente che la materia, secondo quanto disposto nella circolare presidenziale del 10 gennaio 1997 sull’istruttoria legislativa nelle Commissioni, deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti della specifica problematica. Pertanto, a giustificare l’ammissibilità della proposta emendativa in questione, non vale l’argomento secondo cui si tratterebbe di una mera diversa finalizzazione delle risorse: tesi che altererebbe, consentendo di introdurre in ciascun decreto-legge una pluralità di finalità, il criterio della stretta attinenza previsto dal Regolamento.
Quali sono i parametri ai quali deve attenersi l’esercizio del vaglio presidenziale di ammissibilità sui decreti-legge?
02.07.2009