Il 21 agosto 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 (S.O n. 196) la legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Diverse norme della nuova legge incidono sulla condizione giuridica dello straniero e del cittadino dell’Unione Europea.
In particolare, l’art. 11 (piano casa), nel prevedere un incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale – con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati – menziona tra le categorie di soggetti cui destinare prioritariamente tali alloggi anche gli immigrati regolari a basso reddito, a condizione però che risiedano da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
L’art. 20, nel dettare nuove norme per aver diritto all’assegno sociale, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale verrà corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
L’art. 37, comma 2, della manovra finanziaria (Certificazioni e prestazioni sanitarie) elimina la clausola in base alla quale le disposizioni del T.U. immigrazione si applicavano anche ai cittadini comunitari, se ad essi più favorevoli rispetto alle norme di recepimento del diritto comunitario.
Si segnala, infine, che l’art. 1, comma 3, della nuova legge ha prorogato di tre mesi il termine per l’esercizio della delega integrativa e correttiva dei decreti legislativi in materia di ricongiungimento familiare e di libera circolazione dei cittadini comunitari e loro familiari.
La norma si collega alla scelta del Governo di trasmettere alla Commissione europea gli schemi dei decreti legislativi correttivi per riceverne un parere.