TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11 gennaio 2010, n. 8, inapplicabilità dell’art.13 del Decreto Bersani ad una società mista che svolge contemporaneamente sia servizi strumenti che servizi pubblici locali

07.04.2010

Deve ritenersi corretto l’operato dell’amministrazione aggiudicatrice che ha disposto, sulla base dell’articolo 13 del d.l. 223/2006 – cd. Decreto Bersani – convertito, con modificazioni, in legge 248/2006, l’esclusione dalla procedura di affidamento del servizio comunale di verifica degli impianti termici siti nel territorio comunale di una società, partecipata dalla Amministrazione provinciale, operativa sia nel settore dei servizi pubblici locali che in quello dei servizi strumentali a favore dell’ente pubblico partecipante.

La società esclusa, infatti, «pure costituita per l’esercizio di servizi pubblici locali, è autorizzata ad espletare, da atto costitutivo, anche una serie di attività economiche che risultano non riconducibili ai servizi pubblici, ma a mere attività strumentali alla funzione dell’ente proprietario».

La previsione contenuta nell’articolo 13 in base alla quale i divieti ivi previsti si applicano «con esclusione dei servizi pubblici locali» non comporta, infatti, l’impossibilità di applicare il divieto di partecipazione di cui all’art. 13 nei casi in cui il concorrente sia un soggetto operante anche nel settore dei servizi pubblici locali.

Sul punto, i giudici ricordano come «…la giurisprudenza [abbia] già avuto modo di chiarire che anche le società miste che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, pur non rientrando in via diretta nell’ambito di applicazione del secondo comma dell’art. 13, devono avere oggetto sociale esclusivo. Se, infatti, sono assoggettate a tale prescrizione le società di cui al comma 1, ossia le società che svolgono (attività di produzione di beni e) servizi strumentali, le quali pertanto non possono comprendere nel loro oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali, ne deriva come conseguenza che anche le società miste, le quali intendano dedicarsi alla gestione di questi ultimi, devono prevedere quale loro oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali».

Del resto – osserva ancora il collegio – «ove non si ritenga condivisibile tale soluzione interpretativa, occorrerebbe ammettere che il divieto introdotto dal comma 1 dell’art. 13 sarebbe inapplicabile in tutte le ipotesi di società miste che nel loro oggetto sociale abbiano incluso sia servizi strumentali che servizi pubblici locali».

In tale prospettiva, la semplice presenza di tale ultima attività renderebbe operante l’eccezione al divieto di cui all’inciso «con esclusione dei servizi pubblici locali». Tale interpretazione – osservano conclusivamente i giudici – deve ritenersi «evidentemente inaccettabile in quanto essa di fatto priverebbe di qualsiasi significato normativo la previsione di cui all’articolo 13 del d.l. 223/2006».

a cura di Luigi Alla


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