In materia di tutela della salute: il consenso informato Corte costituzionale, 23 luglio 2009, n. 253

07.04.2010

Corte costituzionale, 23 luglio 2009, n. 253 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008 n. 4 recante “ Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti”. Norme impugnate e parametri di riferimento: Secondo il ricorrente, la predetta legge regionale presenterebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 4 che subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l’obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l’assenso e che demanda alla Azienda provinciale per i servizi sanitari la predisposizione del modulo per il consenso informato. Si ritiene che le disposizioni sopra riportate eccedono dalla competenza legislativa della Provincia in materia di igiene e sanità, prevista dall’articolo 9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché di tutela della salute contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost., invocabile nella specie «alla luce della clausola di equiparazione di cui all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto contrastano con la legislazione statale, che prevede il consenso informato solo per determinati trattamenti terapeutici, tra i quali non rientrano quelli relativi alla somministrazione di sostanze psicotrope. Inoltre, risulterebbe violato anche il principio secondo il quale l’arte medica è libera e incomprimibile, poiché la disciplina impugnata sostituisce, per mezzo del consenso informato, le valutazioni che deve compiere il medico con la volontà dei genitori o del tutore del paziente i quali, privi delle necessarie conoscenze, scelgono il trattamento cui quest’ultimo deve essere sottoposto. Argomentazioni della Corte: La Corte, dopo aver richiamato la precedente giurisprudenza in materia, asserisce che il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute. Consegue da ciò che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione, nonché alle forme del suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale. Le argomentazioni su riportate sono pienamente utilizzabili anche con riferimento alla norma oggetto del presente scrutinio, in quanto l’art. 9 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, nell’attribuire alla Provincia di Trento una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, non allarga la sfera legislativa della stessa in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario. La norma statutaria, infatti, nell’individuare i limiti entro i quali si può esercitare la suddetta competenza, richiama l’art. 5 dello statuto, il quale espressamente prevede che il legislatore provinciale deve, tra gli altri, rispettare i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato». Decisione della Corte: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge della Provincia di Trento per violazione degli articoli 9 e 1 del DPR 670/1972 in quanto nell’individuare i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa. Giurisprudenza richiamata: – Sull’individuazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute: Corte cost. sent. n. 438/2008.

a cura di Valentina Lepore