Il riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di professioni Corte costituzionale, 11 dicembre 2009, n. 328

09.04.2010

Corte costituzionale, 11 dicembre 2009, n. 328 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo stato avverso la Regione Trentino Alto Adige. Norme impugnate e parametri di riferimento: Sono stati impugnati gli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), in quanto ritenuti in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esso attribuisce allo Stato la competenza legislativa riguardo ai principi fondamentali in materia di professioni. In particolare il ricorrente ritiene che gli artt. 22 e 23, individuando e disciplinando la figura professionale dei “revisori cooperativi”, eccedono sia dalla competenza legislativa esclusiva sopra enunciata in materia di vigilanza sulle cooperative sia dalla competenza legislativa concorrente in materia di “professioni”, la quale, pur esulando dalle competenze statutarie, deve ritenersi attribuita a tale regione ad autonomia differenziata dall’art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi della clausola di equiparazione di cui all’art. 10 delle l. cost. n. 3 del 2001. Tali disposizioni regionali infatti, disciplinando l’accesso alla figura professionale dei “revisori cooperativi”, relativamente ai quali prevedono l’istituzione di un apposito elenco presso l’associazione di rappresentanza, e stabiliscono i requisiti di professionalità (titoli di studio, tirocinio ed esame teorico-pratico) alla cui sussistenza è subordinata l’iscrizione nel detto elenco, violano il principio fondamentale in materia di “professioni” secondo il quale spetta allo Stato, secondo un ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 222 e 93 del 2008,n 300 del 2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, e n. 319 e 355 del 2005 e n. 353 del 2003), l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici, nonché l’istituzione dei relativi albi. Tale principio si pone come limite di ordine generale allo svolgimento della potestà legislativa regionale in materia di professioni e prescinde dal settore nel quale l’attività si esplica, settore che può ben essere oggetto di una competenza esclusiva della Regione, corrispondendo, come più volte affermato dal giudice delle leggi, all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale, coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario. Proprio con riferimento ad una attività professionale incidente in un ambito di competenza residuale delle regioni (il turismo) la Consulta ha infatti recentemente specificato con la sentenza n. 222 del 2008 che “quale che sia il settore nel quale una determinata professione si esplichi, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell’esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.”. A tali principi risulta chiaramente ispirato anche il d. lgs. n. 30 del 2006, che, nell’effettuare la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni delinea i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni riguardo alla disciplina delle attività professionali, affermando che “la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale”. Tanto premesso è indubbio che le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23, contenendo una disciplina esaustiva della professione dei revisori cooperativi, violano tale assetto costituzionale di competenze, ponendosi in contrasto con la normativa statale che individua e disciplina la figura professionale del revisore di cooperative, contenuta nell’art. 7 del d. lgs. n. 220 del 2002, e con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia, di cui al d. lgs. n. 88 del 1992. Peraltro tali disposizioni regionali, e in particolare l’art. 22, comma 2, secondo il quale i revisori cooperativi possono essere “scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con una specifica competenza in materia di enti cooperativi”, richiedendo anche a coloro che sono iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili il possesso dei requisiti per accedere all’istituendo elenco dei “revisori cooperativi”, incidono sulla normativa statale che disciplina l’albo nazionale con ulteriore violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Argomentazioni della Corte: La Corte, ribadendo una consolidata giurisprudenza in materia, ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 138 del 2009, nonché, fra le altre, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006). Ha, altresì, precisato che la «istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005). Tratteggiato il quadro della giurisprudenza costituzionale in materia, la Corte, chiamata a pronunciarsi riguardo al caso in esame, rileva che sia l’art. 22 che il successivo art. 23 della legge regionale n. 5 del 2008 prevedono la istituzione di un apposito elenco ove sono iscritti i revisori cooperativi legittimati ad eseguire la revisione per conto delle associazioni di rappresentanza. In particolare, l’art. 23 disciplina anche i requisiti per essere iscritti in detto elenco, prevedendo, oltre all’avvenuto conseguimento di un determinato titolo di studio e l’espletamento di un periodo di tirocinio, o comunque di esperienza professionale, non infrannuale, anche il superamento di un esame diretto alla verifica delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per lo svolgimento della attività. È evidente, pertanto, che attraverso la predetta disciplina sia stato delineato il profilo professionale e siano stati individuati i titoli abilitanti necessari per lo svolgimento in ambito regionale della professione di revisore cooperativo, in tal modo travalicando, secondo quanto su precisato, gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni. Decisione della Corte: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost. Giurisprudenza richiamata: – Sul riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di professioni: Corte cost. sentt. nn. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005.


a cura di Valentina Lepore