Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalla Regione Liguria avverso lo Stato.
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Con il ricorso in questione la Regione Liguria ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6 bis, del decreto legge 112/2008, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Tale disposizione prevede che «sono ridotti dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
In merito alla disposizione su citata sono formulate tre distinte censure:
a) La prima censura riguarda la riduzione dell’importo di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane, la quale, secondo la Regione Liguria, si pone in contrasto, sia pure indirettamente, con l’autonomia finanziaria delle Regioni. Le comunità montane, infatti, rientrano nella sfera di competenza legislativa regionale (va citata la sentenza della Corte costituzionale n. 465 del 2005) e costituiscono strumenti a disposizione della Regione e degli enti locali per la riorganizzazione delle proprie funzioni. Pertanto, il loro finanziamento, nonostante allo stato attuale della legislazione sia costituito da trasferimenti diretti alle singole comunità montane, deve essere considerato parte della complessiva finanza regionale. Inoltre, si segnala che l’art. 119 della Costituzione presuppone un equilibrio tra funzioni ed entrate, ed obbliga lo Stato a dotare le Regioni dei mezzi per fare fronte ai propri compiti, sia mediante trasferimenti di tributi erariali, sia mediante entrate proprie. Pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima una riduzione dei trasferimenti statali al sistema regionale in termini tali da compromettere l’esercizio delle funzioni e senza prevedere strumenti con i quali le Regioni possano rimediare alle riduzioni stesse.
b) La seconda censura formulata dalla Regione Liguria ha ad oggetto il comma 6-bis dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, nella parte in cui prevede che le comunità destinatarie della riduzione devono essere individuate, prioritariamente, tra quelle che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. La disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima, perché invasiva della sfera di competenza legislativa regionale relativa alla politica della montagna , di cui all’art. 117, comma 4, Cost. e all’art. 27 del d. lgs. 267/2000.
c) La terza censura riguarda il comma 6-bis dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008 nella parte in cui demanda la sua attuazione ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza la partecipazione delle Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione. Si ritiene, infatti, che la politica di finanziamento delle comunità montane debba essere necessariamente coordinata con le politiche regionali, esistendo una connessione indissolubile tra i problemi del finanziamento e i problemi della stessa esistenza ed articolazione delle comunità montane (oltre che della complessiva funzionalità e possibilità di assumere funzioni).
Argomentazioni della Corte:
Per quanto concerne la prima censura, la Corte dichiara non fondata la questione, atteso che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, spetta alle Regioni – onere che, se non assolto, determina la infondatezza della questione sollevata – dimostrare, allorché rivendichino l’illegittimità di norme che prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali, che tale riduzione determini l’insufficienza dei mezzi finanziari per l’adempimento dei propri compiti, anche perché non è consentita una analisi atomistica di manovre finanziarie complesse mediante le quali spesso si verifica che alla riduzione di alcune risorse finanziarie si accompagni l’aumento di altre (sentenze n. 298 del 2009; n. 381 del 2004; n. 437 del 2001 e n. 507 del 2000). Nel caso specifico, infatti, la ricorrente non motiva in alcun modo nè, tantomeno, fornisce elementi tali da dimostrare che le comunità montane, a causa della riduzione del fondo loro destinato dallo Stato, non potranno più funzionare.
A ciò si aggiunga che, come confermato dalla Corte, la disciplina delle comunità montane rientra nella competenza residuale delle Regioni (sentenze n. 237 del 2009 e nn. 456 e 244 del 2005). Sono dunque le Regioni che, in base all’art. 119 Cost., devono provvedere al loro finanziamento insieme ai Comuni di cui costituiscono la «proiezione». Ne consegue che la progressiva riduzione del finanziamento statale relativo alle suddette comunità montane non contrasta con la giurisprudenza di questa Corte in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.
Per quanto riguarda la seconda censura, la Corte ritiene che il criterio altimetrico rigido, quale quello individuato dall’art. 76, comma 6-bis, come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l’art. 117 Cost. Ne dichiara, pertanto, l’ illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui prevede che le comunità destinatarie della riduzione devono prioritariamente essere individuate tra quelle che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.
In relazione alla terza censura, la Corte ritiene che la disposizione in esame, nella parte in cui non prevede per l’emanazione del decreto regolamentare di attuazione, finalizzato all’attuazione della riduzione dei trasferimenti erariali alle comunità montane, lo strumento dell’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viola il principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara:
a) la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 6 bis del decreto legge 112/2008, riferito alla riduzione dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione;
b) l’illegittimità costituzionale dell’art.76, comma 6 bis del d.l. 112/2008.