Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 28 gennaio 2010, n. 3910 – Anche il terzo acquirente non può di per sé essere considerato “estraneo” al reato di lottizzazione abusiva

06.04.2010

Il reato di lottizzazione abusiva nella molteplicità delle forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell’illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi, ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcun necessità di un accordo preventivo. Sicché anche il terzo acquirente non può di per sé essere considerato “estraneo” al reato.

A cura di Pietro Falletta